Art. 6.

  1.  L'articolo  7-ter  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e'
cosi' modificato:
  a)  il  secondo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"Nel  determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al
giudice  per  le  indagini  preliminari, il Consiglio superiore della
magistratura  stabilisce  la  concentrazione,  ove possibile, in capo
allo   stesso   giudice   dei   provvedimenti  relativi  al  medesimo
procedimento   e  la  designazione  di  un  giudice  diverso  per  lo
svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.";
  b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  determina i criteri
generali  per  l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e
per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.".
 
           Nota all'art. 6:
            - Il testo vigente dell'art. 7-ter del regio  decreto  30
          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
            "Art.  7-ter.  - 1. L'assegnazione degli affari penali e'
          operata,  secondo  criteri   obiettivi   e   predeterminati
          indicati  in  via  generale  dal  Consiglio superiore della
          magistratura  ed  approvati  contestualmente  alle  tabelle
          degli  uffici  e  con  la medesima procedura, dal dirigente
          dell'ufficio alle singole sezioni e  dal  presidente  della
          sezione  ai  singoli  collegi  e giudici. Nel determinare i
          criteri per l'assegnazione degli affari penali  al  giudice
          per  le  indagini preliminari, il Consiglio superiore della
          magistratura stabilisce la concentrazione,  ove  possibile,
          in  capo  allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al
          medesimo procedimento  e  la  designazione  di  un  giudice
          diverso  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  giudice
          dell'udienza preliminare.
            Qualora il dirigente dell'ufficio o il  presidente  della
          sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione
          o  ad  un  collegio  o  ad  un  giudice, copia del relativo
          provvedimento motivato viene comunicata al presidente della
          sezione e al magistrato interessato.
            2. Il Consiglio superiore della  magistratura  stabilisce
          altresi'   i   criteri  per  la  sostituzione  del  giudice
          astenuto, ricusato o impedito.
            Il Consiglio superiore  della  magistratura  determina  i
          criteri  generali  per  l'organizzazione  degli  uffici del
          pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione  di  essi
          in gruppi di lavoro.".