Art. 7.

  1.  Nell'articolo  18  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le
parole "ed i magistrati delle preture," sono soppresse.
 
           Nota all'art. 7:
            - Il testo vigente dell'art.  18  del  regio  decreto  30
          gennaio   1941,   n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
          modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
            "Art.  18.  -  I magistrati giudicanti e requirenti delle
          corti di appello e  dei  tribunali  ordinari,  non  possono
          appartenere  ad  uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i
          loro parenti fino al secondo grado, o gli affini  in  primo
          grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o
          di  procuratore, ne', comunque, ad uffici giudiziari avanti
          i quali  i  loro  parenti  od  affini  nei  gradi  indicati
          esercitano  abitualmente  la  professione  di avvocato o di
          procuratore.".