Art. 7. 1. Nell'articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "ed i magistrati delle preture," sono soppresse.
Nota all'art. 7: - Il testo vigente dell'art. 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 18. - I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordinari, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, ne', comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.".