Art. 21.
  1. L'articolo  211 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale
in  servizio  all'estero,  ed  ai  familiari  aventi  diritto,  viene
assicurata  dal Ministero  della sanita',  ai sensi  del decreto  del
Presidente della Repubblica  del 31 luglio 1980, n.  618. Tuttavia al
personale  con  sede di  servizio  in  Stati  ove non  viene  erogata
l'assistenza sanitaria  in forma  diretta, ai sensi  dell'articolo 3,
comma 1, lettere a) e c)  del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 618, il Ministero degli affari esteri rimborsa, in
alternativa all'assistenza sanitaria  in forma indiretta disciplinata
dallo  stesso articolo  3, nel  limite  dell'85 per  cento, le  spese
connesse  alla  stipula  di  polizza  con una  o  piu'  compagnie  di
assicurazione, individuate  d'intesa con il Ministero  della sanita',
per  prestazioni   sanitarie  in  caso  di   malattia,  infortunio  e
maternita', secondo  condizioni e  modalita' determinate  con decreto
del Ministro degli  affari esteri, di concerto con  il Ministro della
sanita'. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a
carico,  purche'  effettivamente  conviventi nella  stessa  sede  del
titolare ed il  rimborso delle spese di trasferimento  di infermo, ed
eventuale accompagnatore,  in caso  di carenza  in loco  di strutture
sanitarie adeguate all'evento occorso.
  2. Nei confronti del personale e  dei familiari a carico, di cui al
comma  1, trova  applicazione l'istituto  del trasfrimento  d'infermo
previsto  dall'articolo 6  del  citato decreto  del Presidente  della
Republica  n.  618  del  1980, qualora  tale  trasferimento  non  sia
previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.
  3. A favore dei dipendenti in  servizio in Paesi ove si verifichino
situazioni di pericolosita' suscettibili di  porre a serio rischio la
loro  incolumita'  fisica,  il  Ministero provvede  alla  stipula  di
polizze  assicurative   per  la   copertura  dei  rischi   di  morte,
invalidita' permanente o altre gravi  menomazioni, causati da atti di
natura violenta.  La copertura assicurativa, estesa  anche al coniuge
se  effettivamente  residente  nella stessa  sede,  viene  effettuata
secondo  modalita'  ed  a  condizioni  determinate  con  decreto  del
Ministro degli  affari esteri, d'intesa  con il Ministro  del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.".
 
           Note all'art. 21:
            -  L'art.  3,  commi  1,  lettere a)   e c) del D.P.R. 31
          luglio 1980, n.  618, che reca "Assistenza    sanitaria  ai
          cittadini  italiani  all'estero  (art.  37),  primo  comma,
          lettera a) e   b) della  legge  n.  833  del  1978"  e'  il
          seguente:
            "Art.  3  (Forme  dell'assistenza).    -  Alla erogazione
          dell'assistenza si provvede:
            a) in forma diretta mediante  convenzioni  da  stipularsi
          con  istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con
          enti, istituti o medici privati, che assicurino  i  livelli
          di  prestazioni  garantiti  dal piano sanitario  nazionale.
          Per   i   dipendenti pubblici  in  attivita'  di servizio o
          pensionati, compresi i familiari  a carico o in   cerca  di
          prima    occupazione  residenti   all'estero   in zone   di
          confine,  viene riconosciuta la possibilita'    di  optare,
          limitatamente  all'assistenza ospedaliera   e riabilitativa
          per strutture  esistenti in  territorio italiano  limitrofo
          ovvero  di  usufruire,  a    carico  dell'unita'  sanitaria
          locale  esistente nel territorio italiano  limitrofo, delle
          altre  prestazioni assicurate  ai cittadini  ivi residenti,
          salvo   le   limitazioni   conseguenti   alla   stipula  di
          convenzioni  per  la  erogazione  in  territorio     estero
          dell'assistenza  in forma diretta,  fissata con decreto del
          Ministero    della sanita' al fine  di evitare duplicazioni
          di assistenza sanitaria.
            b) (Omissis);
            c) mediante il  sistema  di  cui  al  successivo  art.  4
          limitatamente ai soggetti ivi indicati".
            -  L'art.   6 del sopracitato  D.P.R. 31 luglio  1980, n.
          618,  e' il seguente:
            "Art.   6  (Trasferimento    dell'infermo).    -    Tanto
          in     regime convenzionale quanto in  regime di assistenza
          indiretta  le spese per il  trasferimento dell'infermo    e
          di    un  eventuale    accompagnatore  in Italia o   da una
          localita'  estera    all'altra,  resosi    necessario   per
          insufficienza  di servizi o di attrezzature sanitarie o per
          necessita' derivanti  dall'evento  sanitario    o  da  esso
          conseguenti  sono a carico dello   Stato  sempre   che   il
          trasferimento      stesso    sia      stato preventivamente
          autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo
          comma dell'art.  2,  dall'autorita'  consolare  competente,
          sentito  il    Ministero  della   sanita' o   nei casi   di
          eccezionale  gravita' ed urgenza il medico di  fiducia  del
          consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti  di cui  alla
          lettera    B) del   primo comma  dell'art. 2  dal Ministero
          degli  affari esteri,  sentito il Ministero  della sanita',
          ovvero nei  casi di  eccezionale gravita' e   urgenza,  dal
          capo  della  rappresentanza  o  dell'ufficio consolare; per
          questi ultimi soggetti i titolari dei  predetti uffici sono
          autorizzati ad anticipare    il  50%  dell'ammontare  delle
          spese di viaggio.
            Si  prescinde  dalla  predetta  autorizzazione  solo  nei
          casi   di comprovata impossibilita' per l'interessato,  per
          l'impresa o per chi altro    l'assista,   di     collegarsi
          tempestivamente   con  le   sede consolare".