Art. 21. 1. L'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene assicurata dal Ministero della sanita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministero degli affari esteri rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza con una o piu' compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanita', per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternita', secondo condizioni e modalita' determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanita'. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso. 2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma 1, trova applicazione l'istituto del trasfrimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Republica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle polizze stipulate. 3. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verifichino situazioni di pericolosita' suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumita' fisica, il Ministero provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte, invalidita' permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge se effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata secondo modalita' ed a condizioni determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Note all'art. 21: - L'art. 3, commi 1, lettere a) e c) del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, che reca "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37), primo comma, lettera a) e b) della legge n. 833 del 1978" e' il seguente: "Art. 3 (Forme dell'assistenza). - Alla erogazione dell'assistenza si provvede: a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale. Per i dipendenti pubblici in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione residenti all'estero in zone di confine, viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa per strutture esistenti in territorio italiano limitrofo ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissata con decreto del Ministero della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria. b) (Omissis); c) mediante il sistema di cui al successivo art. 4 limitatamente ai soggetti ivi indicati". - L'art. 6 del sopracitato D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, e' il seguente: "Art. 6 (Trasferimento dell'infermo). - Tanto in regime convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una localita' estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessita' derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti sono a carico dello Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato preventivamente autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2, dall'autorita' consolare competente, sentito il Ministero della sanita' o nei casi di eccezionale gravita' ed urgenza il medico di fiducia del consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 2 dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero della sanita', ovvero nei casi di eccezionale gravita' e urgenza, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese di viaggio. Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei casi di comprovata impossibilita' per l'interessato, per l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi tempestivamente con le sede consolare".