Art. 21.
1. L'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale
in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene
assicurata dal Ministero della sanita', ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al
personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata
l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 618, il Ministero degli affari esteri rimborsa, in
alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata
dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese
connesse alla stipula di polizza con una o piu' compagnie di
assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanita',
per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e
maternita', secondo condizioni e modalita' determinate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della
sanita'. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a
carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del
titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed
eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture
sanitarie adeguate all'evento occorso.
2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al
comma 1, trova applicazione l'istituto del trasfrimento d'infermo
previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della
Republica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia
previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.
3. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verifichino
situazioni di pericolosita' suscettibili di porre a serio rischio la
loro incolumita' fisica, il Ministero provvede alla stipula di
polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte,
invalidita' permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di
natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge
se effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata
secondo modalita' ed a condizioni determinate con decreto del
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.".
Note all'art. 21:
- L'art. 3, commi 1, lettere a) e c) del D.P.R. 31
luglio 1980, n. 618, che reca "Assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero (art. 37), primo comma,
lettera a) e b) della legge n. 833 del 1978" e' il
seguente:
"Art. 3 (Forme dell'assistenza). - Alla erogazione
dell'assistenza si provvede:
a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi
con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con
enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli
di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale.
Per i dipendenti pubblici in attivita' di servizio o
pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di
prima occupazione residenti all'estero in zone di
confine, viene riconosciuta la possibilita' di optare,
limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa
per strutture esistenti in territorio italiano limitrofo
ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria
locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle
altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti,
salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di
convenzioni per la erogazione in territorio estero
dell'assistenza in forma diretta, fissata con decreto del
Ministero della sanita' al fine di evitare duplicazioni
di assistenza sanitaria.
b) (Omissis);
c) mediante il sistema di cui al successivo art. 4
limitatamente ai soggetti ivi indicati".
- L'art. 6 del sopracitato D.P.R. 31 luglio 1980, n.
618, e' il seguente:
"Art. 6 (Trasferimento dell'infermo). - Tanto
in regime convenzionale quanto in regime di assistenza
indiretta le spese per il trasferimento dell'infermo e
di un eventuale accompagnatore in Italia o da una
localita' estera all'altra, resosi necessario per
insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per
necessita' derivanti dall'evento sanitario o da esso
conseguenti sono a carico dello Stato sempre che il
trasferimento stesso sia stato preventivamente
autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo
comma dell'art. 2, dall'autorita' consolare competente,
sentito il Ministero della sanita' o nei casi di
eccezionale gravita' ed urgenza il medico di fiducia del
consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti di cui alla
lettera B) del primo comma dell'art. 2 dal Ministero
degli affari esteri, sentito il Ministero della sanita',
ovvero nei casi di eccezionale gravita' e urgenza, dal
capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per
questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono
autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle
spese di viaggio.
Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei
casi di comprovata impossibilita' per l'interessato, per
l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi
tempestivamente con le sede consolare".