Art. 2.
        Liberta' di impresa e libera circolazione delle merci

  1. L'attivita' commerciale si fonda sul principio della liberta' di
iniziativa   economica   privata  ai  sensi  dell'articolo  41  della
Costituzione  ed  e'  esercitata  nel rispetto dei principi contenuti
nella  legge  10  ottobre  1990,  n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato.
 
            Note all'art. 2:
          - Il testo dell'art. 41 della  Costituzione e' il seguente:
          "Art. 41.  - L'iniziativa economica privata  e' libera.
          Non  puo'  svolgersi in  contrasto con  l'utilita'  sociale
          o  in modo  da recare danno alla  sicurezza, alla liberta',
          alla  dignita' umana.
          La legge   determina    i   programmi   e   i     controlli
          opportuni    perche'  l'attivita'  economica    pubblica  e
          privata possa   essere indirizzata e  coordinata    a  fini
          sociali".
          -    La legge   10 ottobre   1990, n.  287, recante: "Norme
          per la tutela   della  concorrenza  e  del    mercato",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
          1990.