Art. 3.
                         Obbligo di vendita

  1.  In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice
civile,  il  titolare dell'attivita' commerciale al dettaglio procede
alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
 
            Nota all'art. 3:
          -  Il  testo    dell'art.  1336  del  codice  civile  e' il
          seguente:
          "Art. 1336 ( Offerta al pubblico). - L'offerta al pubblico,
          quando  contiene  gli  estremi  essenziali  del   contratto
          alla   cui conclusione  e'  diretta,  vale  come  proposta,
          salvo  che  risulti diversamente dalle  circostanze o dagli
          usi.
          La revoca dell'offerta, se e' fatta  nella  stessa    forma
          dell'offerta  o in forma equipollente, e' efficace anche in
          confronto di chi non ne ha avuto notizia".