Art. 3. Obbligo di vendita 1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attivita' commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 1336 del codice civile e' il seguente: "Art. 1336 ( Offerta al pubblico). - L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia".