Art. 10.
                     Regioni a statuto speciale
  1.  Con  le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a
trasferire  alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  in  quanto non siano gia' attribuite, le
funzioni  e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle
regioni a statuto ordinario.