Art. 2.
           Rapporti internazionali e con l'Unione europea
  1.   Lo  Stato  assicura  la  rappresentanza  unitaria  nelle  sedi
internazionali  e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
Spettano  allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea  e  dagli  accordi  internazionali.  Ogni  altra attivita' di
esecuzione  e'  esercitata  dallo  Stato ovvero dalle regioni e dagli
enti  locali  secondo  la  ripartizione delle attribuzioni risultante
dalle  norme  vigenti  e  dalle  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo.