Art. 3.
            Conferimenti alle regioni e agli enti locali
                       e strumenti di raccordo
  1.  Ciascuna  regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  entro  sei mesi dall'emanazione del
presente  decreto  legislativo,  determina, in conformita' al proprio
ordinamento,  le  funzioni  amministrative  che richiedono l'unitario
esercizio   a   livello   regionale,  provvedendo  contestualmente  a
conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi
stabiliti  dall'articolo  4,  comma  3,  della stessa legge n. 59 del
1997,  nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
  2.  La  generalita'  dei compiti e delle funzioni amministrative e'
attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base
ai  principi  di  cui  all'articolo  4, comma 3, della legge 15 marzo
1997,  n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed
organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione
della  legge  di  cui  al  comma  1 del presente articolo, attuano il
trasferimento  delle  funzioni  nei  confronti  della generalita' dei
comuni.  Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
comuni  di  minore  dimensione  demografica,  le  regioni individuano
livelli  ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative  di  cui  al  comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della  previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata,  individuando  autonomamente  i  soggetti,  le  forme e le
metodologie,  entro  il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale.  Decorso  inutilmente  il termine di cui sopra, la regione
esercita  il  potere  sostitutivo  nelle  forme stabilite dalla legge
stessa.  La  legge  regionale  prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
  3.  La  legge  regionale  di  cui  al comma 1 attribuisce agli enti
locali  le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in
misura  tale  da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio  delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
  4.  Qualora  la  regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo  adotta  con  apposito  decreto  legislativo le misure di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  5.  Le  regioni,  nell'ambito  della propria autonomia legislativa,
prevedono  strumenti  e  procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti,  che  diano  luogo  a forme di cooperazione strutturali e
funzionali,  al  fine  di  consentire  la  collaborazione  e l'azione
coordinata  fra  regioni  ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
  6.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo  7  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, sono comunque
emanati entro il 31 dicembre 1999.
  7.  Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai
sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n.
59,  tutte  le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo
Stato  con  le  disposizioni  del  presente  decreto legislativo sono
conferiti alle regioni e agli enti locali.