Art. 4.
                      Indirizzo e coordinamento
  1.  Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni
e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato
allo  Stato  il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.