Art. 5.
                         Poteri sostitutivi
  1.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai  compiti spettanti alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in caso di accertata inattivita' che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla
Unione  europea  o  pericolo  di  grave  pregiudizio  agli  interessi
nazionali,  il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  competente  per  materia,  assegna all'ente inadempiente un
congruo termine per provvedere.
  2.  Decorso  inutilmente  tale  termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito  il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
  3.  In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui
al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento
di  cui  al  comma  2,  su  proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal  modo  adottato  ha  immediata  esecuzione  ed  e' immediatamente
comunicato  rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  di  seguito  denominata  "Conferenza  Statoregioni"  e alla
Conferenza    Stato-Citta'    e   autonomie   locali   allargata   ai
rappresentanti  delle  comunita'  montane, che ne possono chiedere il
riesame,  nei  termini  e  con  gli effetti previsti dall'articolo 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4.  Restano  ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.