Art. 6.
                  Coordinamento delle informazioni
  1.  I  compiti  conoscitivi  e  informativi concernenti le funzioni
conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o
ad  organismi  misti  sono  esercitati  in  modo da assicurare, anche
tramite  sistemi informativostatistici automatizzati, la circolazione
delle  conoscenze  e  delle  informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne,  quando  prevista,  la  fruizione su tutto il territorio
nazionale.
  2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali,
nello  svolgimento  delle  attivita' di rispettiva competenza e nella
conseguente    verifica    dei    risultati,    utilizzano    sistemi
informativostatistici  che  operano in collegamento con gli uffici di
statistica  istituiti  ai  sensi  del decreto legislativo 6 settembre
1989,  n.  322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
informativostatistici  settoriali con il Sistema statistico nazionale
(SISTAN).
  3.  Le  misure  necessarie  sono  adottate  con  le procedure e gli
strumenti  di  cui  agli  articoli  6  e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.