Art. 7.
                     Attribuzione delle risorse

  1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  determinano  la  decorrenza  dell'esercizio  da  parte delle
regioni  e  degli  enti  locali delle funzioni conferite ai sensi del
presente    decreto    legislativo,   contestualmente   all'effettivo
trasferimento   dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,
strumentali  e  organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi'
efficacia  l'abrogazione  delle  corrispondenti  norme  previste  dal
presente decreto legislativo.
  2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997,  n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le
regioni  e  tra  le  regioni  e gli enti locali, osservano i seguenti
criteri:
    a)  la  decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni e dei compiti
conferiti  contestualmente  all'effettivo  trasferimento  dei  beni e
delle  risorse  finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'
essere  graduata,  secondo  date  certe,  in  modo  da  completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
    b)  la  devoluzione  alle regioni e agli enti locali di una quota
delle  risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi
e  nei  termini  di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri
derivanti  dall'esercizio  delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto  dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in
caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge regionale
attribuisce  ai  medesimi  risorse  finanziarie  tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate,  nell'ambito  delle  risorse  a  tale  scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
    c)  ai  fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua  la  compensazione  con  la  diminuzione di entrate erariali
derivanti  dal  conferimento  delle  medesime entrate alle regioni ed
agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
  3.  Con  i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  alle  regioni  e  agli  enti locali destinatari delle
funzioni  e  dei  compiti  conferiti  sono  attribuiti beni e risorse
corrispondenti  per  ammontare  a  quelli  utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.
Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
    a)  dei  beni  e  delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco
temporale  pluriennale,  da  un minimo di tre ad un massimo di cinque
anni;
    b)  dell'andamento  complessivo  delle  spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
    c)  dei  vincoli,  degli  obiettivi  e delle regole di variazione
delle  entrate  e  delle  spese  pubbliche stabiliti nei documenti di
programmazione  economicofinanziaria,  approvati  dalle  Camere,  con
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia
agli  esercizi  considerati  nel  bilancio pluriennale in vigore alla
data del conferimento medesimo.
  4.  Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997,  n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle
procedure  di  trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli
enti  territoriali  riceventi,  al  personale  trasferito e' comunque
garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata.
Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
  5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province,
dei  comuni  e  delle comunita' montane, si applica la disciplina sul
trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista
dal   contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  comparto
regioniautonomie locali.
  6.  Gli  oneri  relativi  al  personale  necessario per le funzioni
conferite  incrementano  in  pari  misura  il  tetto  di spesa di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  7.  Nelle  materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti
ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo,  lo Stato provvede al
finanziamento  dei  fondi  previsti  in  leggi  pluriennali  di spesa
mantenendo  gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura  prevista  dalla  legge  istitutiva,  i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
  8.   Al  fine  della  elaborazione  degli  schemi  di  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato,
regioni,  citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281, di seguito denominata "Conferenza unificata",
promuove  accordi  tra  Governo,  regioni  ed  enti  locali, ai sensi
dell'articolo   9,   comma   2,  lettera  c),  del  medesimo  decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
    a)  l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da
cui  decorre  l'esercizio  delle  funzioni conferite e la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere
agli  enti,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    b)  l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione  alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti
locali;
    c)  la  definizione  dei contingenti complessivi, per qualifica e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
    d)  la  congrua  quantificazione  dei  fabbisogni  finanziari  in
relazione  alla  concreta  ripartizione  di  funzioni  e  agli  oneri
connessi  al  personale,  con  decorrenza  dalla  data  di  effettivo
esercizio  delle  funzioni  medesime,  secondo i criteri stabiliti al
comma 2 del presente articolo.
  9.  In  caso  di  mancato  accordo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  10.  Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i
provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15
marzo  1997,  n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza
unificata  puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo  al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative
di  cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a
tal  fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai
sensi  dell'articolo  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini
previsti,  la  regione  e  gli  enti locali interessati chiedono alla
Conferenza   unificata   di  segnalare  il  ritardo  o  l'inerzia  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che indica il termine per
provvedere.  Decorso  inutilmente  tale  termine  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.