Art. 9.
                        Riordino di strutture
  1.   Al   riordino  degli  uffici  e  delle  strutture  centrali  e
periferiche, nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni
e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente
alla  loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con
organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli
articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 7, comma 4, del presente
decreto  legislativo  si applicano anche al personale delle strutture
soppresse   o   riordinate   in   caso   di  trasferimento  ad  altra
amministrazione.