Art. 2.
          Articolazione del territorio comunale in microzone
  1. La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o,
nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio
comunale  che  presenta  omogeneita'   nei  caratteri  di  posizione,
urbanistici,   storicoambientali,   socioeconomici,   nonche'   nella
dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona
le unita' immobiliari sono  uniformi per caratteristiche tipologiche,
epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti
territoriali di mercato omogeneo sul  piano dei redditi e dei valori,
ed   in   particolare  per   l'incidenza   su   tali  entita'   delle
caratteristiche estrinseche delle unita' immobiliari.
  2.  I  comuni  provvedono  a  delimitare  nell'ambito  del  proprio
territorio, le  microzone, in base  ai criteri definiti  nel presente
articolo e nelle norme tecniche allegate al presente regolamento, con
la lettera A.
  3. In  sede di prima  applicazione, le deliberazioni  del consiglio
comunale sono adottate, sentito il competente ufficio provinciale del
dipartimento del territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore del  presente regolamento. Una copia  degli atti deliberativi,
con i  relativi allegati  grafici e  descrittivi, viene  trasmessa al
suddetto  ufficio   a  mezzo  lettera  raccomandata   con  avviso  di
ricevimento, entro quindici giorni dalla data di deliberazione.
  4. Qualora il comune non abbia  adottato le deliberazioni di cui al
comma 3 entro il termine ivi previsto, provvede il competente ufficio
del  dipartimento  del  territorio,  entro  i  successivi  centoventi
giorni. Nello stesso termine  la relativa determinazione e' trasmessa
al comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  5. Qualora  siano intervenute significative variazioni  nel tessuto
ediliziourbanistico,   ovvero   nella   dotazione   di   servizi   ed
infrastrutture,   i  comuni,   sentiti   i   competenti  uffici   del
dipartimento del territorio ovvero  su richiesta dei suddetti uffici,
possono  procedere ad  una nuova  delimitazione delle  microzone, con
deliberazione  del consiglio  comunale, da  comunicare al  competente
ufficio provinciale del dipartimento del territorio nei termini e con
le modalita'  di cui al  comma 3. La  deliberazione ha effetto  dal 1
gennaio dell'anno successivo.
  6. Nei confronti delle deliberazioni  e le determinazioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 il comune o l'ufficio provinciale del dipartimento del
territorio, entro  trenta giorni  dalla ricezione dei  relativi atti,
possono   formulare    osservazioni   alla    commissione   censuaria
provinciale,  deducendo  la  violazione   dei  criteri  definiti  nel
presente articolo e nelle norme tecniche di cui all'allegato A. Entro
i  successivi  sessanta  giorni   la  commissione  definisce  in  via
definitiva l'articolazione in microzone.