Art. 3.
                           Organizzazione
  1.  L'Istituto  puo'  stipulare  accordi o convenzioni con soggetti
pubblici  o  privati  al fine di agevolare i rapporti con gli utenti,
limitatamente  alla  assistenza  agli  operatori, alla raccolta della
documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.