Art. 6.
                Incentivazione di metodi di trasporto
                     a minore impatto ambientale
  1.  Con  regolamento  del Ministro per le politiche agricole, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con
il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione e con il Ministro
dell'ambiente,  di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  possono  essere estesi gli interventi e le agevolazioni per
il  trasporto  combinato  ferroviario, marittimo e per vie navigabili
interne previsti dall'articolo 5 della legge del 23 dicembre 1997, n.
454,   nel  settore  agricolo  e  della  pesca,  alle  imprese,  alle
cooperative  e  loro  consorzi,  alle  associazioni  riconosciute  di
produttori  agricoli e loro unioni, anche associate tra di loro, alle
imprese  di  trasformazione  e di commercializzazione di prodotti che
concludono,   per  il  trasporto  dei  loro  prodotti,  contratti  di
trasporto  aereo, ferroviario, marittimo o misto con le ferrovie, con
le  compagnie  di  navigazione  o  con  i  consorzi  per il trasporto
stradale,   finalizzati   al   trasporto   intermodale.   I  predetti
interventi,  nei  limiti  delle  autorizzazioni di spesa, previste da
successivi  provvedimenti  legislativi, hanno carattere transitorio e
la  loro  applicazione,  oltre  che  al  contenimento  dei  costi, e'
limitata al periodo necessario alla introduzione del nuovo sistema di
trasporto.
 
           Nota all'art. 6:
            - Il testo dell'art.  5 della legge 23 dicembre 1997,  n.
          45, e' il seguente:
            "Art.  5.  -  1.  A  favore    delle  iniziative previste
          all'art. 1, comma 3, lettera d), possono essere    concessi
          mutui  quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento,
          nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.  Ai suddetti mutui
          e' riservato il 70 per cento  delle  risorse  previste  dal
          medesimo art. 1, comma 3, lettera d).
            2.  Per  il    periodo 1997-1999 sono concesse  riduzioni
          sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose
          per conto  di  terzi  e  da  loro  cooperative  o  consorzi
          iscritti  all'albo  degli  autotrasportatori e da   imprese
          appartenenti  a Paesi   dell'Unione europea    in  possesso
          della  licenza comunitaria  di cui al Regolamento (CEE)  n.
          881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992  che  utilizzano  il
          trasporto  combinato  per ferrovia,  per  mare  o  per  via
          navigabile;   tali   riduzioni   sono calcolate  in  misura
          forfettaria   correlata   alla   lunghezza   della   tratta
          ferroviaria o marittima  ed all'incremento dei volumi    di
          traffico  in  cabotaggio  ed  in combinato. Alle   suddette
          iniziative e' riservato  il  30  per  cento  delle  risorse
          previste  all'art. 1, comma 3, lettera d).  Il Ministro dei
          trasporti  e  della  navigazione    definisce  con  proprio
          decreto,  da emanare  entro trenta  giorni dalla   data  di
          entrata in vigore della presente  legge, le norme attuative
          del  presente  comma,  compresa    l'istituzione  di    una
          apposita  lettera di  vettura per  il trasporto combinato.
            3. Il tragitto stradale iniziale  o terminale  effettuato
          nel  quadro  di   un trasporto  combinato  e'  esentato dal
          sistema   di tariffa   a forcella previsto  dalla  legge  6
          giugno    1974,  n.  298,  fatti salvi gli accordi   di cui
          all'art. 13   -bis  delle    disposizioni  approvate    con
          decreto  del  Ministro    dei trasporti 18 novembre   1982,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale    n.  342  del  14  dicembre  1982, e successive
          modificazioni.
            4. I  minori introiti derivanti dalla   riduzione di  cui
          al    comma  2  sono    rimborsati   alle   societa'     di
          navigazione  e  alle  societa' ferroviarie,  sulla     base
          delle     domande  corredate   da  apposita rendicontazione
          annuale".