Art. 6. Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale 1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere estesi gli interventi e le agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne previsti dall'articolo 5 della legge del 23 dicembre 1997, n. 454, nel settore agricolo e della pesca, alle imprese, alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associate tra di loro, alle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti che concludono, per il trasporto dei loro prodotti, contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o misto con le ferrovie, con le compagnie di navigazione o con i consorzi per il trasporto stradale, finalizzati al trasporto intermodale. I predetti interventi, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, previste da successivi provvedimenti legislativi, hanno carattere transitorio e la loro applicazione, oltre che al contenimento dei costi, e' limitata al periodo necessario alla introduzione del nuovo sistema di trasporto.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 45, e' il seguente: "Art. 5. - 1. A favore delle iniziative previste all'art. 1, comma 3, lettera d), possono essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti mutui e' riservato il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo art. 1, comma 3, lettera d). 2. Per il periodo 1997-1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative e' riservato il 30 per cento delle risorse previste all'art. 1, comma 3, lettera d). Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative del presente comma, compresa l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato. 3. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato e' esentato dal sistema di tariffa a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui all'art. 13 -bis delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni. 4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono rimborsati alle societa' di navigazione e alle societa' ferroviarie, sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale".