Art. 10.
                      Ricevuta della scommessa
  1.  La scommessa accettata e' certificata dalla ricevuta emessa dal
sistema di accettazione secondo le modalita' di cui all'articolo 15.
  2.  La  ricevuta  costituisce  l'unica prova di partecipazione alla
scommessa e non puo' essere sostituita da nessun altro documento o da
prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde
il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
  3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che
gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo
ammesso   alcun  reclamo  una  volta  che  lo  scommettitore  si  sia
allontanato dallo sportello.
  4.  Nel  caso  di  mancato  ritiro  della  ricevuta  da parte dello
scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata.
  5.  Nel  caso  di  cui  all'articolo  8,  comma 3, e' consentita la
sostituzione  di  una  ricevuta  con  altra di uguale importo, previo
annullamento della precedente ricevuta.
  6.  Se  si  riscontra,  prima  della chiusura dell'accettazione del
giuoco,  che  una  ricevuta  e'  priva dei requisiti necessari per un
eventuale  pagamento  o rimborso, o e' illeggibile, la scommessa puo'
essere annullata a richiesta dello scommettitore.