Art. 11.
                       Pagamento delle vincite
  1.  Il pagamento delle scommesse vincenti e' effettuato subito dopo
la  convalida  del  risultato  e  la  diramazione  delle quote per le
scommesse  a  totalizzatore  e dopo la convalida del risultato per le
scommesse  a  quota  fissa,  unicamente  dietro  presentazione  della
ricevuta  delle  stesse.  Non  puo'  procedersi  al  pagamento  delle
scommesse  le  cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano
tutte  le  prescritte  indicazioni.  L'importo pagato per vincita, la
data  e  l'orario  dell'avvenuto  pagamento  risultano da annotazione
apposta dal sistema sulla ricevuta delle scommesse.
  2.  Il  pagamento  delle  scommesse  vincenti  al totalizzatore, di
importo  unitario  superiore  a L. 30.000.000, e' effettuato entro il
primo giorno lavorativo successivo alla diramazione delle quote.
  3.  Le vincite sono riscosse nei luoghi dove e' stata effettuata la
scommessa. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne
chiede  il  pagamento  entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
effettuazione  della  gara  oggetto  della  scommessa. Le vincite non
riscosse entro il predetto termine sono acquisite dal CONI.