Art. 12.
                      Attribuzione dei proventi
  1.  Con  decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote
di  prelievo  sull'introito  lordo  delle  scommesse da destinarsi al
CONI, al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951,
n.  1379,  con  aliquota  del  5  per  cento,  e delle spese relative
all'accettazione  e  alla  raccolta  delle  scommesse medesime e alla
gestione del totalizzatore nazionale.
 
           Nota all'art. 12:
            -    La    legge 22   dicembre   1951,   n.   1379, reca:
          "Istituzione  di un'imposta unica  sui giuochi di  abilita'
          e  sui    concorsi  pronostici  disciplinati  dal   decreto
          legislativo 14 aprile 1948, n. 496".