Art. 15. Modalita' di emissione delle ricevute delle scommesse 1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al sistema centrale, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa. 2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.