Art. 15.
        Modalita' di emissione delle ricevute delle scommesse
  1.  I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle
scommesse al sistema centrale, che emette immediatamente le ricevute,
numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa.
  2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del
Ministero delle finanze.