Art. 16.
                Liquidazione e pagamento dell'imposta
  1.  A  chiusura  di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla
stampa   del   prospetto  di  liquidazione,  ai  fini  del  pagamento
dell'imposta  unica,  riepilogativo  degli  introiti  delle scommesse
raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa.
  2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5
per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scommessa, alla
sezione   competente  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  negli
appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22
dicembre  1951, n. 1379, anche tramite il sistema postale o bancario.
Il   versamento   e'   effettuato   secondo   le  modalita'  indicate
nell'articolo   230   del   regolamento   per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
  3.  Il  gestore  puo'  delegare il versamento dell'imposta a propri
rappresentanti,  i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria
provinciale  competenti  in  relazione al domicilio fiscale di questi
ultimi.
 
           Note all'art. 16:
            -  Il testo  dell'art. 6  della legge  22 dicembre  1951,
          n.  1379, concernente "Istituzione di un'imposta  unica sui
          giuochi   di   abilita'  e     sui  concorsi     pronostici
          disciplinati  dal decreto  legislativo 14 aprile  1948,  n.
          496" e' il seguente:
            "Art.  6. -   L'ammontare dell'imposta di cui all'art.  1
          e' iscritto nel bilancio dell'entrata:
            per il 40 per  cento    in  apposito  capitolo  intestato
          all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
            per il 35  per cento in apposito capitolo  intestato alla
          Direzione generale delle imposte dirette;
            per il 25  per cento in apposito capitolo  intestato alla
          Direzione  generale  delle  tasse e delle imposte indirette
          sugli affari, la quale provvedera'  a  ripartire  i   18/25
          tra   i   comuni   interessati  in sostituzione dei diritti
          erariali devoluti ai comuni  stessi a norma dell'art. 2 del
          decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.
            Il Ministro per  le finanze e' autorizzato ad    affidare
          con  proprio  decreto   alla   Societa'   italiana    degli
          autori  ed  editori,  alle condizioni da stabilire mediante
          apposita convenzione, il  servizio  di  ripartizione  della
          quota spettante ai  comuni sulla imposta unica sui giuochi,
          di cui al precedente comma".
            -   Il   testo   dell'art.  230     del  regolamento  per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e' il seguente:
            "Art.  230.    -  I versamenti   di somme nelle tesorerie
          devono essere fatti in danaro effettivo.
            Le somme  da versarsi in   danaro  possono  anche  essere
          spedite alla tesoreria col  mezzo di titoli postali  la cui
          spesa pero'  resta, di regola, a carico dei mittenti.
            Le  ricevute  di  conto  corrente    postale hanno potere
          liberatorio  nei  confronti  dei  conti  amministrativi   e
          giudiziali.
            Per  il  versamento    di  somme relative a   particolari
          servizi possono essere  utilizzati sentito   il    Ministro
          del     tesoro,  conti    correnti  postali    ''dedicati''
          intestati ad  una  sola  sezione di  tesoreria provinciale.
            I  versamenti   presso la   Tesoreria   centrale    dello
          Stato    possono  essere  effettuati  anche mediante vaglia
          cambiari della Banca d'Italia con esclusione  di  qualsiasi
          altro titolo di credito.
            Gli  agenti  della riscossione e  le sezioni di tesoreria
          provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari
          della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e  del  Banco  di
          Sicilia,  nonche'  assegni  circolari  o    assegni bancari
          emessi da   istituti  o    aziende  di    credito  ,    non
          trasferibili,  all'ordine dei  medesimi  agenti e  sezioni.
          I  vaglia cambiari e gli  assegni devono essere a carico di
          banche,  istituti  o  aziende  di  credito aventi filiali o
          corrispondenti nella provincia in cui  ha sede  la  sezione
          di  tesoreria  o l'agente  della riscossione ordinatari dei
          suddetti titoli di credito.
            Gli  agenti  della     riscossione  devono   girare   per
          l'incasso  i titoli di credito  a loro  ordine ricevuti  in
          versamento  esclusivamente in favore  della    sezione   di
          tesoreria  provinciale   competente  per territorio.
            Gli agenti  della riscossione,  che sono autorizzati  dal
          Direttore  generale  del Tesoro  a versare  soltanto  somme
          in   contanti in   una sezione di  tesoreria  di  provincia
          diversa  da  quella  in  cui  risiedono,  effettuano i loro
          versamenti sul  conto corrente postale a nome della sezione
          di tesoreria della propria provincia.
            Per i titoli  di credito di cui al    presente  articolo,
          riconosciuti falsi  o sospettati  di  falsita',  si applica
          la  procedura di  cui all'art. 233".