Art. 16. Liquidazione e pagamento dell'imposta 1. A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa. 2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scommessa, alla sezione competente di tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 3. Il gestore puo' delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente "Istituzione di un'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496" e' il seguente: "Art. 6. - L'ammontare dell'imposta di cui all'art. 1 e' iscritto nel bilancio dell'entrata: per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie; per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette; per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvedera' a ripartire i 18/25 tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai comuni stessi a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Societa' italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilire mediante apposita convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai comuni sulla imposta unica sui giuochi, di cui al precedente comma". - Il testo dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' il seguente: "Art. 230. - I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in danaro effettivo. Le somme da versarsi in danaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti. Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei conti amministrativi e giudiziali. Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali ''dedicati'' intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito , non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito a loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal Direttore generale del Tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica la procedura di cui all'art. 233".