Art. 17.
                     Rapporti con altri tributi
  1.  L'imposta  sulle  vincite  nelle  scommesse a totalizzatore o a
libro  prevista  dall'articolo  30,  sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e' compresa
nell'imposta  unica  di  cui  alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e
successive modificazioni.
  2.  Le  operazioni  relative  all'esercizio  delle  scommesse,  ivi
comprese  le  operazioni  relative  alla raccolta delle giocate, sono
esenti  dall'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10,
primo  comma,  n.  7), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
 
           Note all'art 17:
            - Il  testo del sesto  comma dell'art.  30 del D.P.R.  29
          settembre  1973,  n. 600,  in materia di accertamento delle
          imposte sui redditi, e' il seguente:
            "L'imposta    sulle  vincite     nelle  scommesse      al
          totalizzatore    ed  al  libro e' compresa nell'importo dei
          diritti erariali dovuti a norma di legge".
            -  Il testo  del primo  comma, n.  6), dell'art.  10  del
          D.P.R.  26  ottobre    1972,      n.    633,   concernente:
          "Istituzione     e    disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto", e' il seguente:
            "Art.     10   (Operazioni    esenti  dall'imposta).    -
          Sono   esenti dall'imposta:
            1) - 5) (omissis);
            6) le   operazioni relative  all'esercizio  del    lotto,
          delle  lotterie  nazionali  e  dei    giuochi di abilita' o
          concorsi pronostici riservati  allo  Stato    e  agli  enti
          indicati    del  D.Lgs.  14  aprile   1948, n. 496, nonche'
          all'organizzazione e all'esercizio    dei  totalizzatori  e
          delle  scommesse di  cui alla legge 24  marzo 1942, n. 315,
          ivi  comprese  le  operazioni  inerenti  e  connesse   alla
          raccolta delle giuocate".