Art. 17. Rapporti con altri tributi 1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' compresa nell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. 2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Note all'art 17: - Il testo del sesto comma dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e' il seguente: "L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge". - Il testo del primo comma, n. 6), dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' il seguente: "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1) - 5) (omissis); 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilita' o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, nonche' all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate".