Art. 3. Decadenza e revoca delle concessioni 1. Il CONI, d'intesa con il Ministero delle finanze, con propria delibera dichiara la decadenza dalla concessione: a) quando e' accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle condizioni stabilite per l'attribuzione della concessione dal presente regolamento o dal relativo bando; b) quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui a comma 6 dell'articolo 2; c) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore; d) per inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 7. 2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1, il CONI revoca la concessione quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla convenzione, nonche' dalla normativa tributaria. 3. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona ne' per il tramite di societa', nei tre anni successivi alla data di pubblicazione di detto provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci di controllo delle societa' concessionarie.