Art. 3.
                Decadenza e revoca delle concessioni
  1.  Il  CONI,  d'intesa con il Ministero delle finanze, con propria
delibera dichiara la decadenza dalla concessione:
  a)  quando e' accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle
condizioni   stabilite   per  l'attribuzione  della  concessione  dal
presente regolamento o dal relativo bando;
  b)  quando  il concessionario non rispetta le disposizioni di cui a
comma 6 dell'articolo 2;
  c)  in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti
da forza maggiore;
  d)  per  inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  comma 2
dell'articolo 7.
  2.  Con  le medesime modalita' di cui al comma 1, il CONI revoca la
concessione  quando  nello  svolgimento  dell'attivita' sono commesse
gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento
e dalla convenzione, nonche' dalla normativa tributaria.
  3.  Il  concessionario  nei  cui  confronti  e'  stato  adottato un
provvedimento  di  decadenza  o  di  revoca  non puo' concorrere, ne'
direttamente  ne'  per  interposta  persona  ne'  per  il  tramite di
societa', nei tre anni successivi alla data di pubblicazione di detto
provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni.
  4.  La  disposizione  di  cui  al  comma  3  si  applica anche agli
amministratori e ai soci di controllo delle societa' concessionarie.