Art. 4. Scommesse ammesse 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa. 2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, e' ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche modalita' indicate nel presente regolamento. 3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra lo scommettitore ed il gestore delle scommesse. 4. L'unita' di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del CONI. 5. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente regolamento. 6. Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati al totalizzatore e a quota fissa, e nuove modalita' di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, anche, su proposta del CONI, con decreto del Ministro delle finanze.