Art. 4.
                          Scommesse ammesse
  1.   Le   scommesse  possono  essere  effettuate  al  totalizzatore
nazionale o a quota fissa.
  2.  Le  scommesse  a  totalizzatore  sono  quelle  il cui ammontare
complessivo,  detratto  l'importo  del prelievo stabilito con decreto
del  Ministro  delle  finanze,  e'  ripartito  tra  gli scommettitori
vincenti,  secondo  le  specifiche  modalita'  indicate  nel presente
regolamento.
  3.  Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da
riscuotere,  in  caso  di  vincita,  e' previamente concordata tra lo
scommettitore ed il gestore delle scommesse.
  4.  L'unita'  di  scommessa  e la scommessa minima sono fissate con
delibera del CONI.
  5. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del
totalizzatore  e  qualunque  forma  di  scommessa non contemplata nel
presente regolamento.
  6.   Nuovi   sistemi   di   scommessa,  fra  quelli  effettuati  al
totalizzatore  e  a  quota  fissa, e nuove modalita' di accettazione,
anche  a  mezzo  telefonico  o  telematico, sono stabilite, anche, su
proposta del CONI, con decreto del Ministro delle finanze.