Art. 5. Oggetto delle scommesse 1. Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del CONI. 2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purche' riscontrabili ed esattamente determinabili dai referti arbitrali.