Art. 5.
                       Oggetto delle scommesse
  1.  Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di
qualsiasi  competizione  sportiva  di  cui  all'articolo  1,  ovunque
organizzata o svolta sotto il controllo del CONI.
  2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle
competizioni    stesse    purche'    riscontrabili   ed   esattamente
determinabili dai referti arbitrali.