Art. 7. Accettazione delle scommesse 1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal CONI e dall'autorita' di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il quale e' esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. 2. E' vietata ogni forma di intermediazione. 3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva. 4. Le modifiche dell'orario di inizio delle competizioni comportano, in caso di posticipazione e se tempestivamente comunicate, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione, le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate.