Art. 7.
                    Accettazione delle scommesse
  1.  Le  scommesse  sono effettuate esclusivamente presso i punti di
accettazione  espressamente  autorizzati dal CONI e dall'autorita' di
pubblica   sicurezza,   secondo   quanto   stabilito   dal   presente
regolamento,  il  quale  e'  esposto  al  pubblico nei luoghi dove si
effettuano le scommesse stesse.
  2. E' vietata ogni forma di intermediazione.
  3.  Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi
oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva.
  4.   Le   modifiche   dell'orario   di  inizio  delle  competizioni
comportano,   in   caso   di   posticipazione  e  se  tempestivamente
comunicate,  il  protrarsi  del  termine  di accettazione; in caso di
anticipazione,  le  modifiche  comportano il rimborso delle scommesse
accettate.