Art. 8.
              Validita' delle scommesse e dei risultati
                   che ne costituiscono l'oggetto
  1.   La   scommessa  e'  considerata  valida  quando  il  risultato
dell'avvenimento  e'  convalidato sul campo e quando l'avvenimento e'
rinviato ed effettuato il giorno successivo a quello in programma. La
scommessa  e'  considerata  non valida quando l'avvenimento non si e'
svolto e quando nessun concorrente si e' classificato.
  2.  Nel  caso  di  scommesse su risultati parziali o su altri fatti
connessi alla competizione, la scommessa e' comunque valida quando il
risultato  nella  stessa  pronosticabile  e' gia' maturato sul campo,
anche   se,   in  momenti  successivi,  l'avvenimento  e'  sospeso  o
annullato.
  3. Nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre, e'
consentita   la   sostituzione   della  scommessa  prima  dell'inizio
dell'avvenimento;  le  scommesse  non sostituite sono ritenute valide
nei loro termini.
  4.  Nel  caso  di  mancata  partecipazione  alla competizione di un
concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute
perdenti.
  5.  Ai  fini  della  determinazione  della  vincita  si tiene conto
esclusivamente  del  risultato  conseguito  e  convalidato sul campo,
desunto  dai  referti arbitrali. Il risultato e' tempestivamente reso
pubblico dal CONI; le eventuali modificazioni al risultato conseguito
sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.
  6.  La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con
i   quali   e'  stata  espressa  sono  conformi  ai  risultati  degli
avvenimenti cui la stessa si riferisce.