Art. 8. Validita' delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto 1. La scommessa e' considerata valida quando il risultato dell'avvenimento e' convalidato sul campo e quando l'avvenimento e' rinviato ed effettuato il giorno successivo a quello in programma. La scommessa e' considerata non valida quando l'avvenimento non si e' svolto e quando nessun concorrente si e' classificato. 2. Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa e' comunque valida quando il risultato nella stessa pronosticabile e' gia' maturato sul campo, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento e' sospeso o annullato. 3. Nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre, e' consentita la sostituzione della scommessa prima dell'inizio dell'avvenimento; le scommesse non sostituite sono ritenute valide nei loro termini. 4. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti. 5. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente del risultato conseguito e convalidato sul campo, desunto dai referti arbitrali. Il risultato e' tempestivamente reso pubblico dal CONI; le eventuali modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate. 6. La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con i quali e' stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce.