Art. 9.
                           R i m b o r s i
  1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando:
  a) nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la
totalizzazione o il riscontro delle scommesse;
  b) la scommessa e' considerata non valida;
  c) si verifica l'ipotesi di cui al comma 4, dell'articolo 7.
  2.  Gli  scommettitori  sono  informati del diritto al rimborso con
apposito  comunicato  affisso nei luoghi dove le scommesse sono state
accettate.
  3.  L'importo  rimborsato,  la data e l'orario di effettuazione del
rimborso  risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta
della scommessa.
  4. Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la
restituzione  della  somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti
da  quello di effettuazione dell'ultimo avvenimento considerato nella
scommessa  medesima.  Il  gestore  provvede ad effettuare il rimborso
subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2. I rimborsi
non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal CONI.