Art. 3.
                       Versamenti delle banche
               alla tesoreria provinciale dello Stato
  1. La  banca delegata,  quotidianamente ed  entro il  quarto giorno
lavorativo successivo  al ricevimento  della delega, versa,  al netto
degli   accreditamenti   effettuati   ai   concessionari   ai   sensi
dell'articolo  1,  in  via  telematica  e  per  tutto  il  territorio
nazionale, una somma pari all'ammontare  dei saldi finali dei modelli
di versamento, nell'apposita  contabilita' speciale denominata "fondi
della  riscossione",   istituita  presso  la  sezione   di  tesoreria
provinciale dello Stato di cui  all'articolo 2, comma 1. L'operazione
di versamento e'  immessa nel sistema dei pagamenti  con le modalita'
indicate nel decreto previsto dall'articolo  19, comma 5, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. La  banca delegata effettua il  versamento di cui al  comma 1 al
netto  delle commissioni  spettanti,  che vengono  recuperate con  le
modalita' indicate  nel decreto  previsto dall'articolo 19,  comma 5,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.