Art. 3. Versamenti delle banche alla tesoreria provinciale dello Stato 1. La banca delegata, quotidianamente ed entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega, versa, al netto degli accreditamenti effettuati ai concessionari ai sensi dell'articolo 1, in via telematica e per tutto il territorio nazionale, una somma pari all'ammontare dei saldi finali dei modelli di versamento, nell'apposita contabilita' speciale denominata "fondi della riscossione", istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui all'articolo 2, comma 1. L'operazione di versamento e' immessa nel sistema dei pagamenti con le modalita' indicate nel decreto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. La banca delegata effettua il versamento di cui al comma 1 al netto delle commissioni spettanti, che vengono recuperate con le modalita' indicate nel decreto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.