Art. 4. Svolgimento della prova preliminare 1. La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati tra le stesse, la previsione dei giorni e dell'ora di svolgimento della prova preliminare sono effettuate dal Ministro di grazia e giustizia con il bando di concorso o con successivo provvedimento da rendere pubblico alla data indicata dal bando. 2. La prova preliminare e' effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a seicento per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario contenuto nel decreto che indice il concorso. 3. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione di prova a mezzo di idonei documenti di identita'. 4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 5. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova la commissione esaminatrice dispone la attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato. Nella ipotesi di cui all'articolo 5, comma 7, la commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari gia' predisposti. In tale caso la consegna e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame ed il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni caso disposta la esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione. 6. La normativa di cui si tiene conto ai fini della esattezza delle risposte e' quella vigente alla data di pubblicazione del bando.