Art. 4.
                 Svolgimento della prova preliminare

  1.  La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati tra le
stesse,  la  previsione  dei  giorni  e dell'ora di svolgimento della
prova  preliminare sono effettuate dal Ministro di grazia e giustizia
con  il  bando  di concorso o con successivo provvedimento da rendere
pubblico alla data indicata dal bando.
  2.  La  prova  preliminare e' effettuata per gruppi di candidati in
numero non superiore a seicento per ciascuna sessione, divisi secondo
l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario contenuto
nel decreto che indice il concorso.
  3.  I  candidati  sono  identificati  al  momento dell'ingresso nei
locali  ove  si  svolge  ogni  sessione  di  prova  a mezzo di idonei
documenti di identita'.
  4.  I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di codici,
raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti
idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni o alla trasmissione di
dati.
  5.  Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova
la commissione esaminatrice dispone la attivazione della procedura di
assortimento  dei  quesiti,  selezionati  automaticamente  tra quelli
contenuti   nell'archivio   informatico,   da   assegnare  a  ciascun
candidato.   Nella  ipotesi  di  cui  all'articolo  5,  comma  7,  la
commissione  esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari
gia'   predisposti.   In   tale   caso   la  consegna  e'  effettuata
contestualmente  a  tutti i candidati presenti nella sede di esame ed
il  tempo  a  disposizione  decorre dal momento in cui la commissione
autorizza  l'apertura  dei  questionari.  E' in ogni caso disposta la
esclusione  dalla  prova  del  candidato  che  abbia  aperto il plico
contenente    il   questionario   prima   dell'autorizzazione   della
commissione.
  6. La normativa di cui si tiene conto ai fini della esattezza delle
risposte e' quella vigente alla data di pubblicazione del bando.