Art. 6. Formazione della graduatoria 1. Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso di cui all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito da ciascun candidato e' memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria. 2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria e' formata dal sistema informatico. E' vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova. 3. La graduatoria e' resa pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' comunicata l'ammissione ad opera della Procura della Repubblica ove la domanda e' stata presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante: "Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218": "Art. 13. - Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente della commissione o della sottocommissione e dal segretario. Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti. Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte e' nulla. Il risultato completo delle prove scritte sara' reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero". - L'art. 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, aggiunge l'art. 123-bis al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, trascritto qui di seguito per opportuna conoscenza: "Art. 123 -bis. - 1. La prova preliminare e' diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali, ed e' realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati. 2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 123-quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato e' assegnato un ugual numero di domande. 3. La graduatoria e' formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte. 4. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta e' data notizia secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4: a) i magistrati militari, amministrativi e con tabili; b) i procuratori e gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benche' iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999. 6. Il mancato superamento della prova preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai fini di cui all'art. 126, primo comma".