Art. 6.
                    Formazione della graduatoria

  1.  Dopo  ogni  sessione,  o al termine della prova nel caso di cui
all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito da ciascun candidato
e'  memorizzato  dal  sistema  informatico  per  la  formazione della
graduatoria.
  2.  Acquisite  le  risposte di tutti i candidati, la graduatoria e'
formata   dal  sistema  informatico.  E'  vietata  la  formazione  di
graduatorie parziali prima del completamento della prova.
  3.  La  graduatoria  e'  resa pubblica mediante la procedura di cui
all'articolo  13  del  regio  decreto  15  ottobre  1925, n. 1860. Ai
candidati  utilmente  collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo
2,  comma  4,  del  decreto  legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e'
comunicata  l'ammissione  ad opera della Procura della Repubblica ove
la  domanda  e'  stata presentata, almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova scritta.
 
           Note all'art. 6:
            -  Si trascrive  il testo dell'art. 13 del regio  decreto
          15  ottobre  1925,  n.  1860,  recante:  "Modificazioni  al
          regolamento  per il concorso di ammissione in  magistratura
          contenuto nel regio  decreto 19 luglio 1924, n. 1218":
            "Art.  13.  -  Finita   la   lettura e   deliberato    il
          giudizio,    il segretario nota immediatamente,  a piede di
          ciascun  lavoro, in tutte lettere,   il   voto   assegnato.
          L'annotazione    e'   sottoscritta   dal presidente   della
          commissione   o     della    sottocommissione      e    dal
          segretario.
            Terminata  la  disamina e votazione  rispetto a tutti gli
          scritti,  la  commissione,  in  seduta   plenaria   procede
          senz'altro  all'apertura  delle buste contenenti i nomi dei
          concorrenti.
            Ogni  deliberazione   presa   in   qualsiasi tempo    per
          modificare  i risultati delle votazioni delle prove scritte
          e' nulla.
            Il  risultato    completo delle prove  scritte sara' reso
          di pubblica  ragione  mediante  foglio  da  affiggersi  nei
          locali del Ministero".
            -    L'art. 2   del   decreto   legislativo 17   novembre
          1997, n.  398, aggiunge l'art.  123-bis al R.D.  30 gennaio
          1941, n.   12, trascritto  qui  di  seguito  per  opportuna
          conoscenza:
            "Art. 123 -bis.  - 1. La prova preliminare e'  diretta ad
          accertare  il  possesso  dei    requisiti  culturali, ed e'
          realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
            2.  La prova  preliminare ha  luogo  in sedi   decentrate
          anche    per gruppi   di candidati   divisi per  lettera da
          individuarsi, per  ogni concorso, con decreto del  Ministro
          di  grazia  e  giustizia.  Essa verte sulle materie oggetto
          della prova  scritta del concorso e consiste in una   serie
          di   domande,   formulate ed  assegnate  con  le  modalita'
          stabilite dal  regolamento di cui all'art.   123-quinquies,
          alle  quali  il candidato   risponde scegliendo   una delle
          risposte   prefissate. Le domande  sono    predisposte  con
          esclusivo  riguardo    ai testi normativi, escluso     ogni
          riferimento      ad      argomenti    ed       orientamenti
          giurisprudenziali    e dottrinali.   Ad ogni   candidato e'
          assegnato un ugual numero di domande.
            3. La  graduatoria e' formata avvalendosi   di  strumenti
          informatici   sulla   base  del  punteggio  assegnato  alle
          risposte.
            4. Alla   prova scritta   e'  ammesso    un  numero    di
          candidati   pari a cinque volte  i posti  messi a concorso.
          Sono comunque  ammessi alle prove scritte  i candidati  che
          hanno   riportato lo   stesso punteggio  dell'ultimo    che
          risulta    ammesso   ai    sensi   del   comma   3.   Della
          ammissione alla   prova scritta e'   data  notizia  secondo
          modalita'  da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia
          e giustizia.
            5. Sono  esonerati dalla  prova preliminare   ed  ammessi
          alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:
               a) i magistrati militari, amministrativi e con tabili;
               b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
            c)  coloro che hanno conseguito la idoneita' in uno degli
          ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
            d)  coloro  che    hanno  conseguito  il  diploma      di
          specializzazione  per  le   professioni   legali,   benche'
          iscritti al  corso   di   laurea   in giurisprudenza  prima
          dell'anno accademico 1998/1999.
            6.  Il  mancato superamento della   prova preliminare non
          da' luogo ad inidoneita' ai fini di cui all'art. 126, primo
          comma".