Art. 2. 
    Validita' e ambiti soggettivi della documentazione antimafia 
 
  1.  La  documentazione  prevista  dal   presente   regolamento   e'
utilizzabile per un periodo di sei  mesi  dalla  data  del  rilascio,
anche per altri procedimenti  riguardanti  i  medesimi  soggetti.  E'
consentito all'interessato di  utilizzare  la  comunicazione  di  cui
all'articolo  3,  in  corso  di  validita'   conseguita   per   altro
procedimento, anche in copia autentica. 
  2. I soggetti di cui all'articolo  1,  comma  1,  d'ora  in  avanti
indicati come "amministrazioni", che acquisiscono  la  documentazione
prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei  mesi,
adottano  ilprovvedimento  richiesto  e  gli   atti   conseguenti   o
esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti
sono perfezionati o eseguiti in  data  successiva  alla  scadenza  di
validita' della predetta documentazione. 
  3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e  consorzi,
la documentazione prevista dal presente regolamento  deve  riferirsi,
oltre che all'interessato: 
    a) alle societa'; 
    b)  per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili  ai  sensi
dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa'
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro
V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale
rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti   l'organo   di
amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  consorzi
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al
10 per cento, ed ai  soci  o  consorziati  per  conto  dei  quali  le
societa' consortili o  i  consorzi  operino  in  modo  esclusivo  nei
confronti della pubblica amministrazione; 
    c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice  civile,  a
chi  ne  ha  la  rappresentanza  e  agli  imprenditori   o   societa'
consorziate; 
    d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci; 
    e)  per  le   societa'   in   accomandita   semplice,   ai   soci
accomandatari; 
    f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile,  a
coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 
 
           Nota all'art. 2: 
            - Si riporta il testo degli  articoli  2615-ter,  2602  e
          2506 del codice civile: 
            "Art.  2615-ter  (Societa'  consortili).  -  Le  societa'
          previste nei capi III  e  seguenti  del  titolo  V  possono
          assumere come oggetto sociale gli scopi indicati  nell'art.
          2602.  In  tal  caso  l'atto  costitutivo  puo'   stabilire
          l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro". 
            "Art. 2602  (Nozione  e  norme  applicabili).  -  Con  il
          contratto di consorzio piu' imprenditori  istituiscono  una
          organizzazione  comune  per  la   disciplina   o   per   lo
          svolgimento di determinate fasi delle  rispettive  imprese.
          Il contratto di cui al precedente comma e'  regolato  dalle
          norme seguenti, salve le diverse disposizioni  delle  leggi
          speciali". 
            "Art. 2506  (Societa'  estere  con  sede  secondaria  nel
          territorio  dello  Stato).   -   Le   societa'   costituite
          all'estero, le  quali  stabiliscono  nel  territorio  dello
          Stato  una  o  piu'  sedi  secondarie  con   rappresentanza
          stabile,   sono   soggette,   per   ciascuna   sede,   alle
          disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e
          l'iscrizione  dell'atto  costitutivo  nel  registro   delle
          imprese e la pubblicita' del bilancio, e devono pubblicare,
          nei modi stessi, i cognomi  e  i  nomi  delle  persone  che
          rappresentano stabilmente la societa' nel territorio  dello
          Stato, e depositare le rispettive firme autografe. 
            Esse sono altresi' soggette, per quanto riguarda le  sedi
          secondarie,  alle  disposizioni  che  regolano  l'esercizio
          dell'impresa  o  che  lo  subordinano   all'osservanza   di
          particolari condizioni".