Art. 2. 1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per la musica sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni liricosinfoniche, di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134; b) un rappresentante dell'associazione tra i teatri di tradizione, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; c) un rappresentante delle altre associazioni tra i soggetti disciplinati dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800; d) un rappresentante indicato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti delle forme di espressione musicale non disciplinate dalla citata legge n. 800 del 1967; e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo; f) un rappresentante delle associazioni sindacali del personale artistico delle istituzioni musicali; g) due rappresentanti delle associazioni sindacali degli altri lavoratori dello spettacolo nel campo della musica; h) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici musicali.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, reca: "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 14 agosto 1967, n. 800, reca: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali". - Il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali), concerne: "Attivita' musicali in Italia e all'estero"".