Art. 2.
  1.  Nella sezione  del  comitato per  i  problemi dello  spettacolo
competente  per la  musica  sono  in ogni  caso  presenti i  seguenti
componenti:
  a)   un    rappresentante   dell'associazione    delle   fondazioni
liricosinfoniche, di  cui al decreto  legislativo 23 aprile  1998, n.
134;
  b) un rappresentante dell'associazione  tra i teatri di tradizione,
di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
  c)  un  rappresentante  delle  altre associazioni  tra  i  soggetti
disciplinati dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;
  d)  un  rappresentante  indicato  dalle  associazioni  maggiormente
rappresentative dei soggetti delle  forme di espressione musicale non
disciplinate dalla citata legge n. 800 del 1967;
  e)  un  rappresentante  dell'Associazione generale  italiana  dello
spettacolo;
  f)  un rappresentante  delle associazioni  sindacali del  personale
artistico delle istituzioni musicali;
  g)  due rappresentanti  delle  associazioni  sindacali degli  altri
lavoratori dello spettacolo nel campo della musica;
  h) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici
musicali.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il   decreto  legislativo    23  aprile    1998,    n.
          134,    reca:    "Trasformazione in   fondazione degli enti
          lirici   e delle istituzioni  concertistiche  assimilate  a
          norma  dell'art.    11, comma 1, lettera b), della legge 15
          marzo 1997, n. 59".
            - La legge   14  agosto  1967,  n.  800,  reca:    "Nuovo
          ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali".
            -   Il   titolo   III  della  legge 14  agosto  1967,  n.
          800    (Nuovo  ordinamento  degli  enti  lirici    e  delle
          attivita'  musicali),  concerne:    "Attivita'  musicali in
          Italia e all'estero"".