Art. 4. 1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per il teatro sono in ogni caso presenti i seguenti componenti: a) un rappresentante dell'associazione tra i teatri stabili ad iniziativa pubblica; b) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti privati operanti nell'ambito della stabilita' teatrale; c) un rappresentante delle associazioni delle compagnie teatrali; d) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti operanti nella distribuzione teatrale; e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo; f) un rappresentante dell'associazione degli autori per il teatro; g) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dello spettacolo nel campo del teatro; h) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici teatrali.