Art. 4.
  1.  Nella sezione  del  comitato per  i  problemi dello  spettacolo
competente  per il  teatro  sono  in ogni  caso  presenti i  seguenti
componenti:
  a)  un rappresentante  dell'associazione  tra i  teatri stabili  ad
iniziativa pubblica;
  b)  un rappresentante  delle  associazioni tra  i soggetti  privati
operanti nell'ambito della stabilita' teatrale;
  c) un rappresentante delle associazioni delle compagnie teatrali;
  d)  un rappresentante  delle associazioni  tra i  soggetti operanti
nella distribuzione teatrale;
  e)  un  rappresentante  dell'Associazione generale  italiana  dello
spettacolo;
  f) un rappresentante dell'associazione degli autori per il teatro;
  g)  due rappresentanti  delle organizzazioni  dei lavoratori  dello
spettacolo nel campo del teatro;
  h) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici
teatrali.