Art. 7.
  1.  L'Autorita'  di Governo  competente  in  materia di  spettacolo
provvede con proprio decreto alla  nomina dei componenti del comitato
per  i problemi  dello spettacolo,  nel rispetto  di quanto  previsto
dagli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.
  2. Per  i fini di  cui al comma 1,  il capo del  Dipartimento dello
spettacolo invita  le associazioni  di categoria e  le organizzazioni
sindacali,  previa individuazione  di  quelle  tra esse  maggiormente
rappresentative, ad  effettuare le designazioni di  competenza, entro
il termine di quindici giorni dalla ricezione del relativo invito.
  3. Il comitato per i problemi dello spettacolo e le singole sezioni
operano con  la maggioranza  dei componenti oggetto  di designazione,
anche se, decorso  il termine di cui al comma  2, non siano pervenute
tutte le designazioni previste.