Art. 2.
                   Estensione dei casi di utilizzo
       delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
  1. Fatte  salve le eccezioni  espressamente previste per  legge nei
rapporti con  la pubblica  amministrazione e  con i  concessionari di
pubblici servizi,  tutti gli  stati, fatti  e qualita'  personali non
compresi negli elenchi  di cui all'articolo 1, comma  l, del presente
regolamento e all'articolo 2 della legge  4 gennaio 1968, n. 15, sono
comprovati  dall'interessato,   a  titolo  definitivo,   mediante  la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  2. La  dichiarazione di  cui all'articolo 4  della legge  4 gennaio
1968,  n. 15,  che il  dichiarante rende  nel proprio  interesse puo'
riguardare anche stati, fatti e  qualita' personali relativi ad altri
soggetti  di  cui  egli   abbia  diretta  conoscenza.  Inoltre,  tale
dichiarazione puo'  riguardare anche la  conoscenza del fatto  che la
copia di  una pubblicazione  e' conforme  all'originale. Nel  caso di
pubblici concorsi in cui sia  prevista la presentazione di titoli, la
dichiarazione  di  tale  fatto  tiene   luogo  a  tutti  gli  effetti
dell'autentica di copia.
  3.  Qualora risulti  necessario  controllare  la veridicita'  delle
dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e
le qualita' personali dichiarati siano certificabili o attestabili da
parte  di un  altro soggetto  pubblico, l'amministrazione  procedente
entro   quindici   giorni   richiede   direttamente   la   necessaria
documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare
il  procedimento, l'interessato  puo'  trasmettere, anche  attraverso
strumenti informatici o telematici,  una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
  4. Restano esclusi dall'applicazione dei  commi l e 2 i certificati
di cui all'articolo 10.
 
           Nota all'art. 2:
           - Per il testo  degli  articoli  2  e  4  della  legge  n.
          15/1968, si veda nelle note alle premesse.