Art. 2. Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma l, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse puo' riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione puo' riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione e' conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia. 3. Qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualita' personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso. 4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi l e 2 i certificati di cui all'articolo 10.
Nota all'art. 2: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse.