Art. 5.
                      Dichiarazioni sostitutive
                   presentate da cittadini stranieri
  1.  NeI  caso in  cui  le  dichiarazioni  sostitutive di  cui  agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da
cittadini della  Comunita' europea, si applicano  le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani.
  2.  I  cittadini extracomunitari  residenti  in  Italia secondo  le
disposizioni del  regolamento anagrafico della  popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono utilizzare  le dichiarazioni  sostitutive di  cui al
comma 1 limitatamente  ai casi in cui si tratti  di comprovare stati,
fatti e  qualita' personali certificabili  o attestabili da  parte di
soggetti pubblici o privati italiani.
 
           Note all'art. 5:
           - Per il testo  degli  articoli  2  e  4  della  legge  n.
          15/1968, si veda nelle note alle premesse.
           -  Il  decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
          reca:  "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
          popolazione residente".