Art. 5. Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri 1. NeI caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunita' europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. 2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Note all'art. 5: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 reca: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".