Art. 2.
                 (Modalita' di stipula e di rinnovo
                    dei contratti di locazione).
   1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non
inferiore  a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati
per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore
intenda  adibire  l'immobile  agli  usi  o effettuare sullo stesso le
opere   di   cui  all'articolo  3,  ovvero  vendere  l'immobile  alle
condizioni  e  con  le  modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla
seconda  scadenza  del  contratto, ciascuna delle parti ha diritto di
attivare  la  procedura  per  il  rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia  al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con  lettera  raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima  della  scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo
lettera  raccomandata  entro  sessanta giorni dalla data di ricezione
della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta
o  di  accordo  il  contratto  si  intendera'  scaduto  alla  data di
cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo  periodo  il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
   2.  Per  i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i
contraenti  possono  avvalersi  dell'assistenza  delle organizzazioni
della proprieta' edilizia e dei conduttori.
   3.  In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono
stipulare  contratti di locazione, definendo il valore del canone, la
durata   del   contratto,   anche  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'articolo  5,  comma  1, nel rispetto comunque di quanto previsto
dal  comma  5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali
sulla  base  di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede
locale   fra   le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le
organizzazioni   dei  conduttori  maggiormente  rappresentative,  che
provvedono  alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere
i  predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a
convocare  le  predette  organizzazioni  entro  sessanta giorni dalla
emanazione  del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi
accordi  sono  depositati,  a  cura  delle organizzazioni firmatarie,
presso ogni comune dell'area territoriale interessata.
   4.  Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3,
i   comuni   possono  deliberare,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio,  aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili (ICI) piu'
favorevoli  per  i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi
stessi.  I  comuni  che  adottano  tali  delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote,
dalla  normativa  vigente  al  momento in cui le delibere stesse sono
assunte.  I  comuni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto- legge 30
dicembre  1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio  1989,  n.  61,  e  successive  modificazioni, per la stessa
finalita'  di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo
stabilito  dalla  normativa  vigente in misura non superiore al 2 per
mille,  limitatamente  agli  immobili  non  locati  per  i  quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
   5.  I  contratti  di  locazione stipulati ai sensi del comma 3 non
possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di
cui  all'articolo  5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti
non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di
diritto per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte del
locatore  che  intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni  e  con  le  modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla
scadenza  del  periodo  di  proroga  biennale ciascuna delle parti ha
diritto  di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
per  la  rinuncia  al  rinnovo  del  contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei  mesi  prima  della  scadenza. In mancanza della comunicazione il
contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
   6.  I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  che si rinnovino tacitamente sono
disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
 
          Nota all'art. 2:
            -  Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21  febbraio  1989,  n.  61,
          reca:   "Misure   urgenti  per  fronteggiare  l'eccezionale
          carenza di disponibilita' abitative". Si riporta  il  testo
          del relativo art. 1:
            "Art.  1. - 1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al
          rilascio  di  immobili  urbani  di  proprieta'  privata   e
          pubblica,  adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del
          contratto  alla  scadenza,   nonche'   l'esecuzione   delle
          ordinanze  di  convalida  di  licenza  o  di sfratto di cui
          all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle  di
          rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile
          per  finita locazione relativa a detti immobili, e' sospesa
          sino al 30 aprile 1989:
             a)  nei  comuni  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,
          Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo, Roma, Torino e Venezia,
          nonche' nei comuni confinanti con gli stessi;
             b) negli altri comuni capoluogo di provincia;
             c) nei comuni, considerati ad alta  tensione  abitativa,
          individuati  nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale
           n. 143 del 19 giugno  1985,  non  compresi  nelle  lettere
          precedenti;
             d)  nei  comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987,
          n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  93  del  22
          aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c).
            2.   Nei   comuni  terremotati  della  Campania  e  della
          Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d)
          del comma 1, la sospensione ha effetto sino aI 31  dicembre
          1989.
            2-bis.  E'  aumentata  al cinquanta per cento la quota di
          cui al secondo comma  dell'art.  17  del  decreto-legge  23
          gennaio  1982,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti  ivi  previsti,  entro
          trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato,
          devono  darne  comunicazione  al  di  lui locatore, a mezzo
          raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto
          risultante  dalla  copia  del  provvedimento  di   rilascio
          allegato alla richiesta di locazione.
            2-ter.  Nell'ambito della quota di cui al comma 2-bis gli
          stessi enti dovranno  dare  la  precedenza  agli  eventuali
          sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente".