Art. 9.
                         Bilancio consuntivo
  1. Il  bilancio consuntivo,  composto dal rendiconto  finanziario e
dal conto patrimoniale, e' approvato  dalla commissione entro il mese
di marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
  2. Il bilancio consuntivo,  corredato dalla relazione illustrativa,
e' trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione, con la relativa
documentazione,  alla Corte  dei conti,  per il  tramite dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, ai fini del controllo.
  3.  La relazione  illustrativa del  presidente pone  in evidenza  i
risultati  generali  della  gestione  e   gli  effetti  che  ne  sono
conseguiti  sul patrimonio,  nonche'  le  variazioni apportate  sulle
previsioni nel corso dell'esercizio.
  4.  Il rendiconto  finanziario  indica, per  ciascun capitolo,  per
quanto si riferisce alla competenza:
  a) le entrate  previste, riscosse e rimaste  da riscuotere, nonche'
il totale degli accertamenti;
  b) le spese previste, pagate e rimaste da pagare, nonche' il totale
degli impegni.
  5. Al rendiconto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:
  a)  il risultato  finanziario della  gestione del  bilancio con  il
fondo  di  cassa  all'inizio  dell'esercizio,  le  riscossioni  ed  i
pagamenti ed il fondo di cassa dell'esercizio stesso;
  b) il risultato amministrativo della gestione medesima con il fondo
di  cassa finale,  le somme  rimaste da  riscuotere e  da pagare  per
competenza e residui alla fine  dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo
di amministrazione;
  c)   le  variazioni   apportate  nel   corso  dell'esercizio   agli
stanziamenti  dei capitoli,  classificate a  seconda che  derivino da
deliberazioni emanate in conseguenza  di leggi generali, disposizioni
particolari, prelevamenti dal fondo di riserva o storni da capitolo a
capitolo;
  d)    prospetto    delle    variazioni    economiche    intervenute
nell'esercizio.
  6. Il  conto del  patrimonio indica  la consistenza  degli elementi
patrimoniali   attivi   e   passivi    all'inizio   ed   al   termine
dell'esercizio, ponendo  in evidenza le variazioni  intervenute nelle
singole poste e nel patrimonio  netto iniziale. Le poste patrimoniali
da considerare a tale fine sono:
    a) le disponibilita' finanziarie;
  b)  i beni  mobili,  i crediti,  i  titoli di  credito  e le  altre
attivita';
    c) gli accantonamenti per i fondi speciali;
    d) i debiti e le passivita' diverse;
    e) il saldo netto patrimoniale;
    f) i conti d'ordine.
  7. Al conto del patrimonio sono allegati i prospetti indicanti:
  a)  la dimostrazione  dei punti  di concordanza  tra il  rendiconto
finanziario  e il  conto del  patrimonio, intesa  ad evidenziare  gli
effetti  economici   prodotti  dalla  gestione  del   bilancio  sulla
consistenza patrimoniale;
  b)  il risultato  generale delle  rendite e  delle spese  derivanti
dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio;
  c) la dimostrazione dei punti di concordanza tra le scritture della
commissione ed i conti correnti  bancari relativi alle varie gestioni
di fondi.