Art. 9. Bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo, composto dal rendiconto finanziario e dal conto patrimoniale, e' approvato dalla commissione entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. 2. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa, e' trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione, con la relativa documentazione, alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del controllo. 3. La relazione illustrativa del presidente pone in evidenza i risultati generali della gestione e gli effetti che ne sono conseguiti sul patrimonio, nonche' le variazioni apportate sulle previsioni nel corso dell'esercizio. 4. Il rendiconto finanziario indica, per ciascun capitolo, per quanto si riferisce alla competenza: a) le entrate previste, riscosse e rimaste da riscuotere, nonche' il totale degli accertamenti; b) le spese previste, pagate e rimaste da pagare, nonche' il totale degli impegni. 5. Al rendiconto finanziario sono allegati i prospetti indicanti: a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni ed i pagamenti ed il fondo di cassa dell'esercizio stesso; b) il risultato amministrativo della gestione medesima con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare per competenza e residui alla fine dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo di amministrazione; c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da deliberazioni emanate in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari, prelevamenti dal fondo di riserva o storni da capitolo a capitolo; d) prospetto delle variazioni economiche intervenute nell'esercizio. 6. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste e nel patrimonio netto iniziale. Le poste patrimoniali da considerare a tale fine sono: a) le disponibilita' finanziarie; b) i beni mobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attivita'; c) gli accantonamenti per i fondi speciali; d) i debiti e le passivita' diverse; e) il saldo netto patrimoniale; f) i conti d'ordine. 7. Al conto del patrimonio sono allegati i prospetti indicanti: a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il rendiconto finanziario e il conto del patrimonio, intesa ad evidenziare gli effetti economici prodotti dalla gestione del bilancio sulla consistenza patrimoniale; b) il risultato generale delle rendite e delle spese derivanti dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio; c) la dimostrazione dei punti di concordanza tra le scritture della commissione ed i conti correnti bancari relativi alle varie gestioni di fondi.