Art. 2.
               Individuazione delle aree da destinare
                    agli insediamenti produttivi

  1.  La  individuazione  delle aree da destinare all'insediamento di
impianti  produttivi,  in  conformita'  alle  tipologie generali e ai
criteri  determinati  dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26,
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, e' effettuata dai
comuni,   salvaguardando   le   eventuali   prescrizioni   dei  piani
territoriali   sovracomunali.  Qualora  tale  individuazione  sia  in
contrasto  con  le  previsioni  degli  strumenti urbanistici comunali
vigenti, la variante e' approvata, in base alle procedure individuate
con  legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a),
della  legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune
e' tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia,
ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, e'
subordinato  alla  preventiva  intesa  con  le  altre amministrazioni
eventualmente   competenti.   Tale  intesa  va  assunta  in  sede  di
conferenza  di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato,
ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto
1990,  n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
  2.   In   sede   di   individuazione   delle   aree   da  destinare
all'insediamento  di  impianti  produttivi  di  cui  al  comma  1, il
consiglio  comunale puo' subordinare l'effettuazione degli interventi
alla  redazione  di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi
dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  3.  Resta  ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2,
la  necessita'  dell'esistenza  delle  opere  di  urbanizzazione o di
apposita  convenzione  con  le  amministrazioni competenti al fine di
procedere  alla  realizzazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione  delle  opere.  In  tal  caso,  la  realizzazione degli
impianti  e'  subordinata  alla puntuale osservanza dei tempi e delle
modalita' indicati nella convenzione.
 
           Note all'art. 2:
            -  Si riporta   il testo   dell'art.   26  del    decreto
          legislativo    n.   112/1998 (per il titolo vedi nelle note
          alle premesse):
            "Art.  26  (Aree  industriali   e   aree   ecologicamente
          attrezzate).  1.  Le  regioni  e  le   province autonome di
          Trento e  di Bolzano disciplinano, con  proprie leggi,   le
          aree  industriali   e   le aree  ecologicamente attrezzate,
          dotate delle  infrastrutture e   dei sistemi   necessari  a
          garantire   la  tutela  della  salute,  della  sicurezza  e
          dell'ambiente. Le medesime  leggi disciplinano  altresi  le
          forme  di  gestione unitaria delle  infrastrutture   e  dei
          servizi  delle   aree  ecologicamente attrezzate  da  parte
          di soggetti  pubblici o privati, anche costituiti ai  sensi
          di  quanto previsto  dall'art. 12  della legge  23 dicembre
          1992,    n.  498,   e dall'art.   22 della  legge 8  giugno
          1990,  n. 142, nonche' le modalita' di  acquisizione    dei
          terreni  compresi  nelle aree industriali,  ove  necessario
          anche  mediante  espropriazione.   Gli impianti  produttivi
          localizzati    nelle  aree  ecologicamente  attrezzate sono
          esonerati   dall'acquisizione       delle    autorizzazioni
          concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
            2. Le regioni e le province  autonome individuano le aree
          di  cui  al  comma  1  scegliendole prioritariamente tra le
          aree,  zone  o  nuclei  gia'  esistenti,       anche     se
          totalmente   o    parzialmente  dismessi.   Al procedimento
          di    individuazione    partecipano  gli    enti     locali
          interessati".
            -  La   legge 28  febbraio 1985,  n. 47, reca:  "Norme in
          materia di controllo   dell'attivita'  urbanisticoedilizia,
          sanzioni,  recupero  e sanatoria delle  opere edilizie". Si
          riporta il testo  dell'art. 25, comma 1, lettera a):
            "Le regioni entro centottanta giorni   dalla  entrata  in
          vigore della presente legge emanano norme che:
            a)     prevedono     procedure    semplificate  per    la
          approvazione  degli strumenti attuativi  in  variante  agli
          strumenti urbanistici generali".
            -  La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo e  di   diritto  di
          accesso  ai    documenti  amministrativi".  Si   riporta il
          testo dell'art. 14,   come modificato  dall'art.  17  della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127    (Misure urgenti per lo
          snellimento     dell'attivita'  amministrativa      e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
            "Art.   14.  -   1.  Qualora  sia  opportuno   effettuare
          un  esame contestuale di  vari interessi pubblici coinvolti
          in  un  procedimento  amministrativo,     l'amministrazione
          procedente  indice  di regola  una conferenza di servizi.
            2.    La    conferenza   stessa    puo'   essere  indetta
          anche    quando  l'amministrazione    procedente      debba
          acquisire      intese,    concerti,  nullaosta    o assensi
          comunque  denominati  di altre  amministrazioni  pubbliche.
          In  tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
          sostituiscono a tutti gli effetti  i concerti. le intese, i
          nullaosta e gli assensi richiesti.
            2-bis.  Nella  prima  riunione    della   conferenza   di
          servizi       le   amministrazioni   che   vi   partecipano
          stabiliscono il termine entro cui  e'  possibile  pervenire
          ad  una  decisione. In caso  di inutile decorso del termine
          l'amministrazione indicente procede ai sensi dei  commi  3-
          bis e 4.
            2-ter. Le  disposizioni' di  cui ai  commi 2  e 2-bis  si
          applicano  anche    quando  l'attivita'   del   privato sia
          subordinata  ad atti  di consenso,   comunque   denominati,
          di   competenza  di  amministrazioni pubbliche di verse. In
          questo  caso,  la  conferenza  e'   convocata,   anche   su
          richiesta  dell'interessato, dall'amministrazione  preposta
          alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
            3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente convocata,  non abbia  partecipato
          alla  conferenza    o  vi  abbia   partecipato      tramite
          rappresentanti    privi  della    competenza  ad  esprimere
          definitivamente  la volonta', salvo che  essa non comunichi
          all'amministrazione   procedente  il    proprio    motivato
          dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
          dalla  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle
          determinazioni  adottate, qualora  queste ultime    abbiano
          contenuto      sostanzialmente    diverso     da     quelle
          originariamente previste.
            3-bis. Nel   caso  in  cui    una  amministrazione  abbia
          espresso,  anche  nel    corso   della    conferenza,    il
          proprio  motivato   dissenso, l'amministrazione  procedente
          puo'    assumere    la    determinazione    di  conclusione
          positiva    del    procedimento  dandone  comunicazione  al
          Presidente     del   Consiglio     dei   Ministri,      ove
          l'amministrazione  procedente   o quella   dissenziente sia
          una  amministrazione     statale;  negli  altri   casi   la
          comunicazione  e'  data  al presidente della regione ed  ai
          sindaci.   Il   Presidente del   Consiglio   dei  Ministri,
          previa  delibera del   Consiglio medesimo, o  il presidente
          della  regione    o  i  sindaci,    previa    delibera  del
          consiglio    regionale    o  dei   consigli comunali, entro
          trenta  giorni    dalla  ricezione    della  comunicazione,
          possono  disporre   la  sospensione  della   determinazione
          inviata,   trascorso   tale   termine,   in     assenza  di
          sospensione, la determinazione e' esecutiva.
            4. Qualora  il motivato dissenso alla    conclusione  del
          procedimento  sia espresso da una  amministrazione preposta
          alla tutela  ambientale,  paesaggisticoterritoriale,    del
          patrimonio  storicoartistico   o   alla tutela della salute
          dei      cittadini,   l'amministrazione   procedente   puo'
          richiedere,  purche'    non  vi  sia   stata una precedente
          valutazione di impatto ambientale  negativa in   base  alle
          norme    tecniche  di    cui al decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  27 dicembre 1988, pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale n.   4 del    5  gennaio    1989,  una
          determinazione    di  conclusione   del   procedimento   al
          Presidente    del  Consiglio    dei    Ministri,     previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri.
            4-bis.  La  conferenza di  servizi puo'  essere convocata
          anche per l'esame  contestuale  di  interessi coinvolti  in
          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
          medesimi attivita' o risultati.  In tal caso, la conferenza
          e' indetta dalla amministrazione o previa informale intesa,
          da   una   delle  amministrazioni  che  curano  l'interesse
          pubblico     prevalente      ovvero    dall'amministrazione
          competente         a   concludere  il     procedimento  che
          cronologicamente  deve    precedere  gli  altri   connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
            Art.   14-bis.   -   1.  Il  ricorso alla  conferenza  di
          servizi  e' obbligatorio  nei   casi  in   cui  l'attivita'
          di     programmazione,  progettazione,      localizzazione,
          decisione    o    realizzazione  di    opere  pubbliche   o
          programmi  operativi di   importo   iniziale    complessivo
          superiore   a   lire  30   miliardi  richieda  l'intervento
          di  piu' amministrazioni o enti, anche  attraverso  intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero,
          qualora  si  tratti  di  opere  di  interesse statale o che
          interessino    piu'  regioni.  La  conferenza  puo'  essere
          indetta   anche   dalla      amministrazione   preposta  al
          coordinamento in base  alla  disciplina  vigente    e  puo'
          essere   richiesta   da   qualsiasi  altra  amministrazione
          coinvolta in tale attivi.
            2. Nelle conferenze  di servizi di cui al comma    1,  la
          decisione  si  considera  adottata se,   acquisita anche in
          sede  diversa ed anteriore alla conferenza di  servizi  una
          intesa   tra      lo  Stato  e  la  regione  o  le  regioni
          territorialmente interessate,    si  esprimano    a  favore
          della   determinazione   i  rappresentanti    di  comuni  o
          comunita'  montane i cui abitanti,    secondo    i     dati
          dell'ultimo     censimento     ufficiale, costituiscono  la
          maggioranza    di  quelli    delle  collettivita'    locali
          complessivamente    interessate dalla  decisione  stessa  e
          comunque  i rappresentanti della maggioranza dei  comuni  o
          delle  comunita'  montane  interessate. Analoga regola vale
          per i rappresentanti delle province.
            Art. 14-ter.   - 1. La conferenza    di  servizi  di  cui
          all'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica  18
          aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata    prima  o  nel
          corso   dell'accertamento di conformita' di cui all'art.  2
          del predetto decreto.   Quando  l'accertamento  abbia  dato
          esito    positivo, la conferenza  approva i progetti  entro
          trenta giorni dalla convocazione.
            2. La  conferenza di  cui al comma  1 e' indetta,  per le
          opere di interesse statale,   dal provveditore  alle  opere
          pubbliche  competente per  territorio. Allo  stesso  organo
          compete  l'accertamento di  cui all'art.   2 del    decreto
          del   Presidente della  Repubblica 18  aprile 1994, n. 383,
          salvo il caso di opere che  interessano  il  territorio  di
          piu'  regioni  per il  quale l'intesa  viene accertata  dai
          competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
            Art.  14-quater. -   1. Nei   procedimenti relativi    ad
          opere    per  le quali sia   intervenuta la  valutazione di
          impatto ambientale  di cui all'art. 6 della legge 8  luglio
          1986,  n.  349,  le  disposizioni  di cui agli articoli 14,
          comma  4, 16, comma 3, e 17,   comma 2, si  applicano  alle
          sole   amministrazioni preposte  alla  tutela  della salute
          dei cittadini, fermo restando  quanto disposto dall'art. 3,
          comma 5, del decreto del  Presidente della Repubblica    18
          aprile 1994, n.  383. Su proposta del  Ministro competente,
          del  Ministro  dell'ambiente    o  del  Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,   la   valutazione   di   impatto
          ambientale    puo'   essere   estesa,   con   decreto   del
          Presidente  del Consiglio dei   Ministri,  previa  delibera
          del      Consiglio  dei  Ministri,  anche  ad  opere    non
          appartenenti alle categorie  individuate ai sensi dell'art.
          6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
            2. Per l'opera   sottoposta a  valutazione  di    impatto
          ambientale,  il  provvedimento    finale    adottato      a
          conclusione   del   relativo procedimento, e'   pubblicato,
          a    cura  del proponente,   unitamente all estratto  della
          predetta   valutazione   di   impatto  ambientale,    nella
          Gazzetta  Ufficiale  e    su  un  quotidiano a   diffusione
          nazionale. Dalla data della  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale  decorrono i termini per  eventuali  impugnazioni
          in    sede    giurisdizionale    da  parte    dei  soggetti
          interessati".
            -    La    legge   22   ottobre    1971,  n.  865,  reca:
          "Programmi      e   coordinamento             dell'edilizia
          residenziale     pubblica;    norme sull'espropriazione per
          pubblica  utilita'; modifiche ed integrazioni alle    leggi
          18    agosto 1942,  n.  1150; 18  aprile 1962,  n. 167;  29
          settembre 1964,  n. 847;  ed autorizzazione  di spesa   per
          interventi  straordinari    nel    settore    dell'edilizia
          residenziale,  agevolata  e convenzionata". Si  riporta  il
          testo dell'art. 27:
            "Art.    27.  -   I comuni   dotati di   piano regolatore
          generale o  di programma    di  fabbricazione     approvati
          possono     formare,  previa autorizzazione  della regione,
          un piano    delle  aree    da  destinare    a  insediamenti
          produttivi.
            Le   aree  da  comprendere  nel  piano  sono  delimitate,
          nell'ambito  delle  zone    destinate    a     insediamenti
          produttivi  dai  piani  regolatori generali o dai programmi
          di  fabbricazione  vigenti, con deliberazione del consiglio
          comunale, la   quale, previa  pubblicazione,  insieme  agli
          elaborati,  a  mezzo  di  deposito presso la segreteria del
          comune per la durata di  venti  giorni,  e'  approvata  con
          decreto del presidente della giunta regionale.
            Il  piano  approvato  ai sensi   del presente articolo ha
          efficacia per dieci anni    dalla  data  del    decreto  di
          approvazione  ed  ha    valore  di  piano particolareggiato
          d'esecuzione ai sensi della  legge 17 agosto 1942, n. 1150,
          e successive modificazioni.
            Per  quanto non   diversamente disposto   dalla  presente
          legge,  alla  deliberazione   del consiglio  comunale  e al
          decreto  del     presidente  della  giunta   regionale   si
          applicano,   in quanto compatibili, le norme della legge 18
          aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
            Le aree  comprese  nel  piano    approvato  a  norma  del
          presente  articolo  sono  espropriate   dai comuni o   loro
          consorzi secondo  quanto prevsto dalla  presente  legge  in
          materia di  espropriazione  per  pubblica utilita'.
            Il   comune utilizza   le  aree    espropriate  per    la
          realizzazione        di   impianti   produttivi   carattere
          industriale, artigianale, commerciale e turistico  mediante
          la  cessione   in proprieta'  o la  concessione del diritto
          di    superficie   sulle   aree   medesime.     Tra    piu'
          istanze  concorrenti   e'   data   la  preferenza a  quelle
          presentate  da  enti pubblici e aziende a    partecipazione
          statale nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE.
            La  concessione    del  diritto  di    superficie ad enti
          pubblici   per la realizzazione  di    impianti  e  servizi
          pubblici,   occorrenti nella zona delimitata dal  piano, e'
          a  tempo indeterminato, in tutti  gli altri casi  ha    una
          durata  non  inferiore   a sessanta anni e  non superiore a
          novantanove anni.
            Contestualmente  all'atto di  concessione, o  all'atto di
          cessione della  proprieta'  dell'area,  tra  il  comune  da
          una   parte   e   il  concessionario    o      l'acquirente
          dall'altra,    viene    stipulata  una convenzione per atto
          pubblico con la  quale    vengono  disciplinati  gli  oneri
          posti   a carico  del  concessionario  o dell'acquirente  e
          le sanzioni per la loro inosservanza".