Art. 3.
                           Sportello unico

  1.  I  comuni  esercitano,  anche  in  forma  associata,  ai  sensi
dell'articolo  24,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
funzioni  ad  essi  attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto
legislativo,  assicurando  che  ad  un'unica  struttura  sia affidato
l'intero  procedimento.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti di cui al
presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le
attivita' produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti
gli   adempimenti  previsti  dai  procedimenti  di  cui  al  presente
regolamento.
  2.  Lo  sportello  unico  assicura,  previa  predisposizione  di un
archivio  informatico  contenente i necessari elementi informativi, a
chiunque  vi  abbia  interesse,  l'accesso  gratuito,  anche  in  via
telematica,  alle  informazioni  sugli  adempimenti  necessari per le
procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande
di  autorizzazione  presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonche' a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale
comprese   quelle  concernenti  le  attivita'  promozionali.  Per  la
istituzione  e  la  gestione  dello  sportello unico i comuni possono
stipulare   le   convenzioni  di  cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla
conformita',  allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei
progetti  preliminari  dai  medesimi  sottoposti  al suo parere con i
vigenti   strumenti  di  pianificazione  paesistica,  territoriale  e
urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo  procedimento  autorizzatorio.  La  struttura si pronuncia
entro novanta giorni.
  4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  regolamento  i comuni realizzano la struttura e nominano il
responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura
e' responsabile dell'intero procedimento.
 
           Note all'art. 3:
            -  Si  riporta il  testo  del   comma   1   dell'art.  23
          del    decreto legislativo  n.  112/1998  (per  il   titolo
          vedi  nelle  note  alle premesse); per il testo dei commi 2
          e 3 vedi nelle note all'art. 1:
            "1.    Sono   attribuite    ai   comuni    le    funzioni
          amministrative    concernenti       la       realizzazione,
          l'ampliamento,   la   cessazione,    la  riattivazione,  la
          localizzazione   e     la  rilocalizzazione    di  impianti
          produttivi,    ivi    incluso     il     rilascio     delle
          concessioni   o autorizzazioni edilizie".
            -  Si riporta   il testo dell'art. 24 del  citato decreto
          legislativo n. 112/1998:
            "Art.  24 (Principi  organizzativi per  l'esercizio delle
          funzioni  mministrative    in    materia  di   insediamenti
          produttivi).  - 1.  Ogni comune esercita, singolarmente   o
          in  associata,  anche   con altri enti locali,  le funzioni
          di cui  all'art. 23,  assicurando che   un'unica  struttura
          sia responsabile dell'intero procedimento.
            2.  Presso la struttura e' istituito  uno sportello unico
          al fine di garantire a  tutti  gli  interessati  l'accesso,
          anche  in via telematica, al  proprio archivio  informatico
          contenente  i     dati  concernenti     le  domande      di
          autorizzazione   e   il   relativo  iter  procedurale,  gli
          adempimenti necessari per  le    procedure  autorizzatorie,
          nonche'  tutte  le  informazioni  disponibili  a    livello
          regionale, ivi comprese  quelle  concernenti  le  attivita'
          promozionali,   che   dovranno   essere   fornite  in  modo
          coordinato.
            3.  I  comuni  possono  stipulare  convenzioni   con   le
          camere  di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
          per la realizzazione dello sportello unico.
            4.  Ai    fini  di cui   al presente   articolo, gli enti
          locali possono avvalersi, nelle  forme concordate, di altre
          amministrazioni ed enti pubblici, cui  possono anche essere
          affidati  singoli atti istruttori del procedimento.
            5.  Laddove    siano  stipulati  patti  territoriali    o
          contratti  d'area,  l'accordo    tra    gli   enti   locali
          coinvolti   puo'    prevedere    che    la  gestione  dello
          sportello  unico    sia  attribuita  al   soggetto pubblico
          responsabile del patto o del contratto".