Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
  a) "controllo ufficiale nel  settore dell'alimentazione animale" di
seguito denominato  "controllo", le attivita' svolte  dalle autorita'
competenti per verificare il rispetto delle disposizioni normative di
cui alla legge 15 febbraio  1963, n. 281, e successive modificazioni,
sulla disciplina della  preparazione e del commercio  dei mangimi, in
materia  di commercializzazione  di alimenti  semplici e  di alimenti
composti per gli animali; al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
45,  in materia  di alimenti  dietetici per  animali; al  decreto del
Ministro della sanita', di  concerto con il Ministro dell'agricoltura
e  delle  foreste e  del  Ministro  dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato   13  novembre   1985,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n. 293, supplemento ordinario n.
102, del 13 dicembre 1985, concernente prodotti di origine minerale e
chimicoindustriali impiegati  nell'alimentazione animale;  al decreto
del Presidente  della Repubblica 1  marzo 1992, n. 228,  e successive
modificazioni,  recante  regolamento  di attuazione  delle  direttive
70/524/CEE,    73/103/CEE,   75/296/CEE,    84/587/CEE,   87/153/CEE,
91/298/CEE  e 91/249/CEE,  relative  agli  additivi in  alimentazione
animale; al  decreto del Ministro  della sanita', di concerto  con il
Ministro   dell'agricoltura   e   delle  foreste   e   del   Ministro
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato 24  settembre 1990,
n. 322, e  successive modificazioni, concernente norme  in materia di
sostanze e prodotti indesiderabili  nei mangimi; nonche' le attivita'
svolte dalle  autorita' competenti  per verificare il  rispetto delle
norme che saranno emanate  in recepimento della normativa comunitaria
in materia di alimentazione animale;
  b) "controllo  documentale", la  verifica dei documenti  che devono
scortare il  prodotto e  di qualsiasi  altra informazione  fornita in
merito al prodotto;
  c) "controllo d'identita'", la verifica, mediante ispezione visiva,
della corrispondenza tra il prodotto e la documentazione relativa;
  d) "controllo  fisico", il  controllo del prodotto  con l'eventuale
prelievo di campioni ed analisi di laboratorio;
  e)  "prodotto",   l'alimento  per  animali  o   qualsiasi  sostanza
utilizzata nell'alimentazione animale;
  f)   "stabilimento",  qualsiasi   impresa   di   produzione  o   di
fabbricazione di un prodotto o che  e' detentrice dello stesso in una
fase  intermedia prima  della  commercializzazione o  che immette  in
commercio tale prodotto;
  g) "immissione  in commercio",  la detenzione  dei prodotti  per la
vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito
o meno, nonche' la vendita e le altre forme di trasferimento.
  2. Per le altre  definizioni inerenti al settore dell'alimentazione
animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.
 
           Note all'art. 2:
            -    La  legge    15 febbraio   1963, n.   281, reca   la
          disciplina  della preparazione e del commercio dei mangimi.
            -   Il   decreto legislativo  del  24  febbraio  1997, n.
          45,    reca:    "Attuazione  delle   direttive   93/74/CEE,
          94/39/CE,  95/10/CE  e  95/19/CE  in  materia  di  alimenti
          dietetici per animali".
            - La  direttiva 93/74/CEE  e' pubblicata  in GUCE n.    L
          237  del 22 settembre 1993.
            -    La direttiva  94/39/CE e'  pubblicata in  GUCE n.  L
          207  del 10 agosto 1994.
            - La direttiva 95/9/CE e' pubblicata in  GUCE n. L 91 del
          22 aprile 1995.
            - La direttiva 95/10/CE e' pubblicata in GUCE n. L 91 del
          22 aprile 1995.
            - Il decreto ministeriale del   13  novembre  1985  reca:
          "Disposizioni  per    prodotti    di   origine minerale   e
          chimicoindustriali    impiegati  nell'alimentazione   degli
          animali".
            -  Il  decreto    del  Presidente  della Repubblica del 1
          marzo 1992, n.  228, reca:   "Attuazione delle    direttive
          CEE 70/524,  73/103, 75/296, 84/587,   87/153,   91/248   e
          91/249,   relative   agli   additivi nell'alimentazione per
          gli animali".
            -  La   direttiva 70/524/CEE e'  pubblicata in GUCE  n. L
          270  del 14 dicembre 1970.
            - La  direttiva 73/103/CEE e'  pubblicata in GUCE   n.  L
          124  del 10 maggio 1973.
            -  La   direttiva 75/296/CEE e'  pubblicata in GUCE  n. L
          124  del 15 maggio 1975.
            - La  direttiva 84/587/CEE e'  pubblicata in   GUCE n.  L
          319 dell'8 dicembre 1984.
            -  La  direttiva 87/153/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 64
          del 7 marzo 1987.
            - La  direttiva 91/248/CEE e'  pubblicata in GUCE   n.  L
          124  del 18 maggio 1991.
            -  La   direttiva 91/249/CEE e'  pubblicata in GUCE  n. L
          124  del 18 maggio 1991.
            -  Il  decreto  ministeriale  24   settembre   1990,   n.
          322,    reca:    "Disposizioni   sulle   sostanze   e   sui
          prodotti  indesiderabili  nei mangimi".