Art. 3.
                    Finalita' e fasi dei controlli
  1. I controlli, cosi' come  definiti dall'articolo 2, sono di norma
effettuati senza preavviso:
    a) con regolarita';
  b)  in  caso di  sospetto  di  non  conformita' del  prodotto,  per
campione ed in maniera non discriminatoria;
  c) commisuratamente agli obiettivi individuati nel programma di cui
all'articolo 12.
  2. I  controlli riguardano  tutte le  fasi della  produzione, della
fabbricazione,   le  fasi   intermedie  precedenti   l'immissione  in
commercio,    la    commercializzazione    inclusa    l'importazione,
l'utilizzazione  dei  prodotti  ivi compresa  quella  delle  sostanze
vietate in alimentazione animale.
  3. L'autorita'  preposta al controllo individua,  in relazione alla
propria specifica  competenza, la fase o  le fasi di cui  al comma 2,
sulle quali effettuare il controllo medesimo.
  4.  I  controlli vengono  espletati  anche  sui prodotti  destinati
all'esportazione.