Avvertenza:
  Si procede alla ripubblicazione del testo della legge  23  dicembre
1998,  n.  449,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  1986,
n. 217, corredato delle relative note, previste dall'art. 10, commi 2
e  3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092.  Restano  invariati  il  valore     e   l'efficacia   dell'atto
legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
  1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta  determinato  in termini di competenza in lire 60.700 miliardi,
al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonche' di
lire 33.267  miliardi  per  anticipazioni  agli  enti  previdenziali.
Tenuto  conto  delle  operazioni  di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362  -  ivi  compreso  l'indebitamento
all'estero  per  un  importo  complessivo  non superiore a lire 4.000
miliardi relativo ad  interventi  non  considerati  nel  bilancio  di
previsione  per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in
lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.
  2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del  saldo  netto  da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente,  in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi,
al netto di lire 35.202  miliardi  per  l'anno  2000  e  lire  34.927
miliardi  per  l'anno  2001, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in
lire  276.500  miliardi  ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio
programmatico degli anni 2000 e 2001, il  limite  massimo  del  saldo
netto  da  finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 54.600
miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 280.000  miliardi
ed in lire 197.000 miliardi.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.  10, commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto
          1978, n.   468, cosi' come  sostituito  dall'art.  5  della
          legge 23 agosto 1988, n. 362:
            "Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1.  Il  Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta al Parlamento, entro  il  mese  di  settembre,  il
          disegno di legge finanziaria.
            2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di
          cui  al  comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro
          di riferimento finanziario  per  il  periodo  compreso  nel
          bilancio  pluriennale  e provvede, per il medesimo periodo,
          alla regolazione annuale  delle  grandezze  previste  dalla
          legislazione  vigente  al  fine  di  adeguarne  gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
            3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre   nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne'  puo' disporre nuove o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
             a)  le  variazioni  delle  aliquote,  delle detrazioni e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
             b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
          e  del  saldo netto da finanziare in termini di competenza,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale,  comprese  le  eventuali regolazioni contabili
          pregresse specificamente indicate;
             c) la determinazione, in apposita tabella, per le  leggi
          che  dispongono  spese a carattere pluriennale, delle quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
             d) la determinazione, in apposita tabella,  della  quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria;
             e)  la  determinazione,  in  apposita   tabella,   delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
             f)  gli  stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
          il rifinanziamento, per non  piu'  di  un  anno,  di  norme
          vigenti  che prevedono interventi di sostegno dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale;
             g) gli importi dei  fondi  speciali  previsti  dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
             h)  l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei  contratti  del  pubblico impiego, a norma dell'art. 15
          della legge 29 marzo 1983, n. 93,  ed  alle  modifiche  del
          trattamento  economico e normativo del personale dipendente
          da  pubbliche  amministrazioni  non  compreso  nel   regime
          contrattuale;
             i)  altre  regolazioni  meramente  quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
            4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle
          nuove o maggiori entrate  per  ciascun  anno  compreso  nel
          bilancio  pluriennale  non  puo'  essere  utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
            5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma   della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis, nel fondo speciale di parte  corrente,  nei  limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e   contributive   e   delle   riduzioni   permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente.
            6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura
          di  cui  al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con
          la legge finanziaria non possono concorrere  a  determinare
          tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che
          in conto capitale, incompatibili con le regole determinate,
          ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di
          programmazione economico-finanziaria, come  deliberato  dal
          Parlamento".