Art. 2.
  1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale  maggiore
gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e'
interamente   utilizzato   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da
finanziare,  salvo  che  si  tratti  di   assicurare   la   copertura
finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per
fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese ovvero  situazioni  di  emergenza
economico-finanziaria.
  2.  Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo  6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 1999-2001, restano  determinati  per  l'anno  1999  in  lire
18.384.164  milioni  per  il  fondo  speciale  destinato  alle  spese
correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella  A  allegata  alla
presente  legge,  e  In  lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio  di  cui
alla Tabella B allegata alla presente legge.
  3.  Le  dotazioni  da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a  leggi  di  spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
  4.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della  legge  23
agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di   norme   che   prevedono  interventi  di  sostegno  dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati,  per
l'anno  1999,  in  lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui
alla Tabella D allegata alla presente legge.
  5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge  5
agosto  1978, n. 468.  come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa  recate  dalle  leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
  6.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione   alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
  7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale  recate
da  leggi  a  carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al
comma 6, le Amministrazioni e  gli  enti  pubblici  possono  assumere
impegni  nell'anno  1999,  a  carico  di  esercizi futuri, nei limiti
massimi  di  impegnabilita'  indicati   per   ciascuna   disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle
autorizzazioni medesime.
  8.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  52, comma 1, del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni,  la  spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge
27  dicembre  1997,  n.  450,  relativa  ai  rinnovi  dei   contratti
collettivi  nazionali  del  personale  dipendente  del  comparto  dei
Ministeri,  delle  aziende  ed   amministrazioni   dello   Stato   ad
ordinamento  autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione del
trattamento economico dei dirigenti  incaricati  della  direzione  di
uffici  dirigenziali  di  livello  generale o comunque di funzioni di
analogo livello ai  sensi  dell'articolo  24,  comma  2,  del  citato
decreto  legislativo,  e'  rideterminata  in  lire 2.092 miliardi per
l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.
  9. Ai fini di  quanto  disposto  dall'articolo  45,  comma  4,  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  la  spesa  relativa  alla  contrattazione  collettiva
integrativa  del  personale  dipendente  del  comparto dei Ministeri,
delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento  autonomo
e  della scuola, e' autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di
lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.
  10. La spesa di cui  all'articolo  2,  comma  10,  della  legge  27
dicembre  1997,  n.  450,  e'  rideterminata in lire 837 miliardi per
l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.
 
          Note all'art. 2:
            - Il testo dell'art. 11, comma 3, della  legge  5  agosto
          1978,  n.  468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988,
          n. 362, e' riportato in nota all'art. 1;
            - Si riporta il testo  dell'art.  11-bis  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468,  come  introdotto dall'art. 6 della
          legge 23 agosto 1988, n.  362:
            "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge  finanziaria
          in  apposita  norma  prevede gli importi dei fondi speciali
          destinati  alla  copertura  finanziaria  di   provvedimenti
          legislativi  che si prevede siano approvati nel corso degli
          esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in
          particolare di  quelli  correlati  al  perseguimento  degli
          obiettivi   del  documento  di  programmazione  finanziaria
          deliberato dal Parlamento.  In tabelle allegate alla  legge
          finanziaria  sono  indicate,  distintamente  per  la  parte
          corrente e  per  la  parte  in  conto  capitale,  le  somme
          destinate   alla   copertura   dei  predetti  provvedimenti
          legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi.  Nella
          relazione  illustrativa  del  disegno di legge finanziaria,
          con apposite note, sono indicati  i  singoli  provvedimenti
          legislativi  che  motivano  lo  stanziamento  proposto  per
          ciascun Ministero  e  per  i  singoli  programmi.  I  fondi
          speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
          di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli
          la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza
          e  cassa  di  capitoli  esistenti o di nuovi capitoli, puo'
          avvenire  solo  dopo  la  pubblicazione  dei  provvedimenti
          legislativi che li utilizzano.
            2.  Gli  importi  previsti  nei  fondi  di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate  e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno  positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata  in  vigore   del   provvedimento   legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate  da  essi  previsti   per   ciascuno   degli   anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi  relativi  ad  accantonamenti   negativi,   con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni di spesa o incrementi  di  entrata  sono  portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa  ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio   e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
            3. Gli accantonamenti di segno  negativo  possono  essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
            4. Le quote dei fondi di cui  al  presente  articolo  non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle previste nelle relative  tabelle  per  la  copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77, secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che  essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita' naturali o improrogabili esigenze  connesse  alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
            5. Le quote dei fondi speciali di parte  corrente  e,  se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale  non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie di bilancio. Nel caso di spese  corrispondenti  ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai contratti o  dai  provvedimenti  di  cui  al  comma  3,
          lettera   h),  dell'art.    11,  la  copertura  finanziaria
          prevista per il primo  anno  resta  valida  anche  dopo  il
          termine  di  scadenza  dell'esercizio  a  cui  si riferisce
          purche' il provvedimento  risulti  presentato  alle  Camere
          entro  l'anno  ed  entri  in  vigore  entro  il  termine di
          scadenza dell'anno successivo.   Le economie  di  spesa  da
          utilizzare  a  tal  fine  nell'esercizio successivo formano
          oggetto di appositi elenchi trasmessi alle  Camere  a  cura
          del  Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi
          vengono allegati al  conto  consuntivo  del  Ministero  del
          tesoro.  In  tal  caso, le nuove o maggiori spese derivanti
          dal perfezionamento dei relativi provvedimenti  legislativi
          sono  comunque  iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio nel
          corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi  e
          sono  portate  in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
          comma 3, lettera b), dell'art. 11".
            -  Si  riporta  il  testo degli articoli 24, comma 2, 45,
          comma 4, e 52, comma 1, del decreto legislativo 3  febbraio
          1993,     n.     29,    recante:         "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"  e
          successive modificazioni ed integrazioni:
            "Art. 24 (Trattamento economico). - 1. (Omissis).
            2.  Per  gli  incarichi di uffici dirigenziali di livello
          generale ai sensi  dei  commi  3  e  4  dell'art.  19,  con
          contratto individuale e' stabilito il trattamento economico
          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
          economici massimi contemplati dai contratti collettivi  per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
          trattamento economico accessorio, collegato al  livello  di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi".
            Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). -
          1. (Omissis).
            2. (Abrogato).
            3. (Omissis).
            4. La contrattazione collettiva disciplina,  in  coerenza
          con  il settore privato, la durata dei contratti collettivi
          nazionali e integrativi,  la  struttura  contrattuale  e  i
          rapporti    tra    i    diversi   livelli.   Le   pubbliche
          amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
          collettiva  integrativa,  nel  rispetto  dei   vincoli   di
          bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
          materie e nei limiti  stabiliti  dai  contratti  collettivi
          nazionali,  tra i soggetti e con le procedure negoziali che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale   e   riguardare  piu'  amministrazioni.    Le
          pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
          decentrata contratti collettivi  integrativi  in  contrasto
          con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
          che  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
          possono essere applicate".
            "Art. 52 (Disponibilita'  destinate  alla  contrattazione
          collettiva  nelle  amministrazioni pubbliche e verifica). -
          1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri previsti dagli strumenti di programmazione  e  di
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.    468,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale
          a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da in-
          serire  nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni  ed
          integrazioni.   Allo   stesso  modo  sono  determinati  gli
          eventuali oneri aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato    per    la    contrattazione    integrativa   delle
          amministrazioni dello Stato di cui all'art. 45, comma 4".
            - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 9  e  10,  della
          legge  27 dicembre 1997, n. 450, recante: "Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 1998)".
            "9.  Ai  fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,  la  spesa  per  gli  anni 1998, 1999 e 2000
          relativa ai rinnovi contrattuali del  personale  dipendente
          del    comparto    dei    Ministeri,   delle   aziende   ed
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,  della
          scuola   e'   determinata,  rispettivamente,  in  lire  345
          miliardi, in lire 1.600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.
            10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti
          economici al personale di cui  all'art.  2,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, per gli anni
          1998, 1999 e 2000  sono  determinate,  rispettivamente,  in
          lire  148  miliardi,  in lire 598 miliardi ed in lire 1.053
          miliardi,  ivi   compresi   i   23   miliardi   annui   per
          l'applicazione  dell'art.  3, comma 2, della legge 28 marzo
          1997, n. 85".