IL RETTORE
  Vista la  legge 7 agosto  1990, n.  241, e successive  modifiche ed
integrazioni,  recante   nuove  norme  in  materia   di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, con il  quale e' stato emanato il regolamento  per la disciplina
delle modalita' di esecuzione e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modifiche
ed integrazioni;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996;
  Vista la  nota n. 12959  del 1  dicembre 1998 della  Presidenza del
Consiglio dei  Ministri, relativa alla trasmissione  del parere della
commissione  per l'accesso  ai documenti  amministrativi relativo  al
regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, predisposto  dall'amministrazione universitaria, con il
quale venivano  formulate alcune osservazioni che  sono state accolte
nella predisposizione del regolamento stesso;
  Ritenuto  di dover  prevedere, attraverso  apposito regolamento,  i
termini  entro   i  quali   si  debbono  concludere   i  procedimenti
amministrativi di competenza  dell'Universita', individuare le unita'
organizzative   responsabili  dell'istruttoria   e   di  ogni   altro
adempimento procedimentale, i responsabili del procedimento ed i casi
di differimento e  di esclusione del diritto di  accesso ai documenti
amministrativi;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  29 aprile
1999;
                              Decreta:
  E'  emanato il  seguente regolamento  di attuazione  della legge  7
agosto 1990, n.  241, recante nuove norme in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.   L'Universita'  di   Pavia   impronta   la  propria   attivita'
amministrativa   a  criteri   di  economicita',   di  efficacia,   di
pubblicita'  e  di  trasparenza  uniformandosi ai  principi  ed  alle
disposizioni  stabiliti dalla  vigente  legislazione  in materia,  in
particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  L'Universita'  di  Pavia  assicura il  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi  secondo le modalita' ed  i limiti stabiliti
dalla legge 7  agosto 1990, n. 241, dal decreto  del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento.
  3. In attuazione  della legge 7 agosto 1990, n.  241, recante nuove
norme  in materia  di  procedimento amministrativo  e  di diritto  di
accesso  ai documenti  amministrativi  e del  decreto del  Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992,  n. 352, recante la disciplina delle
modalita'  di esercizio  e  dei  casi di  esclusione  del diritto  di
accesso   ai  documenti   amministrativi,  il   presente  regolamento
stabilisce,   per  ciascun   tipo  di   procedimento  di   competenza
dell'Universita'  di  Pavia, il  termine  entro  il quale  esso  deve
concludersi, l'unita'  organizzativa responsabile  dell'istruttoria e
di ogni  altro adempimento  procedimentale nonche'  dell'adozione del
provvedimento  finale,   il  funzionario  responsabile   del  singolo
procedimento, le  modalita' di  esercizio del  diritto di  accesso ai
documenti  amministrativi  e le  categorie  dei  documenti formati  o
comunque  rientranti nella  disponibilita' dell'Universita'  di Pavia
sottratti al diritto di accesso.
  4.  Per "unita'  organizzativa" si  intende, ai  fini del  presente
regolamento,  la struttura  dell'amministrazione dell'Universita'  di
Pavia  ovvero  la  struttura  didattica, scientifica  e  di  servizio
competente  allo  svolgimento  del  procedimento  o  alla  formazione
definitiva del provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente.