IL RETTORE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con il quale e' stato emanato il regolamento per la disciplina delle modalita' di esecuzione e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996; Vista la nota n. 12959 del 1 dicembre 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa alla trasmissione del parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi relativo al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisposto dall'amministrazione universitaria, con il quale venivano formulate alcune osservazioni che sono state accolte nella predisposizione del regolamento stesso; Ritenuto di dover prevedere, attraverso apposito regolamento, i termini entro i quali si debbono concludere i procedimenti amministrativi di competenza dell'Universita', individuare le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, i responsabili del procedimento ed i casi di differimento e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 aprile 1999; Decreta: E' emanato il seguente regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: Art. 1. O g g e t t o 1. L'Universita' di Pavia impronta la propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'Universita' di Pavia assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento. 3. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Universita' di Pavia, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile del singolo procedimento, le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Universita' di Pavia sottratti al diritto di accesso. 4. Per "unita' organizzativa" si intende, ai fini del presente regolamento, la struttura dell'amministrazione dell'Universita' di Pavia ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente.