Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza degli organi e degli uffici dell'Universita' di Pavia. 2. Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle predette tabelle, devono concludersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento. 4. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere da tale data. 5. In caso di modifica del presente regolamento, i nuovi termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento.