Art. 2.
                        Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi, promuovibili d'ufficio o  ad iniziativa di parte, che
siano di competenza  degli organi e degli  uffici dell'Universita' di
Pavia.
  2. Detti procedimenti devono  concludersi mediante l'adozione di un
provvedimento espresso  e motivato nel termine  stabilito per ciascun
tipo di  procedimento nelle tabelle allegate  che costituiscono parte
integrante del presente regolamento.
  3.  I  procedimenti eventualmente  non  elencati,  con il  relativo
termine  finale,  nelle  predette  tabelle,  devono  concludersi  nel
termine  di trenta  giorni dal  ricevimento dell'istanza  di parte  o
dall'avvio  d'ufficio, ove  un diverso  termine non  derivi da  altre
disposizioni di legge o di regolamento.
  4. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore
del  presente  regolamento, i  termini  di  cui ai  commi  precedenti
iniziano a decorrere da tale data.
  5. In caso di modifica del presente regolamento, i nuovi termini si
applicano  ai  procedimenti  avviati successivamente  all'entrata  in
vigore del nuovo regolamento.