Art. 4. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unita' organizzativa di cui al precedente art. 3. 2. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente tempestivamente, o comunque entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 3. Al ricevimento della domanda, ove richiesto dall'interessato, l'ufficio competente rilascia una ricevuta contenente, se possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge e all'art. 5 del presente regolamento. Per le richieste o domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.