Art. 5.
             Pubblicita' del procedimento amministrativo
                    e partecipazione allo stesso
  1. Salvo  che non  sussistano ragioni  di impedimento  derivanti da
particolari esigenze  di celerita', e  salvo altresi' il caso  in cui
l'amministrazione   concluda  in   tempi  particolarmente   brevi  il
procedimento in senso completamente  favorevole all'interessato e non
vi  siano altri  soggetti  portatori di  un interesse  giuridicamente
rilevante,  il   responsabile  del  procedimento   da'  comunicazione
dell'inizio del procedimento  ai soggetti nei confronti  dei quali il
provvedimento finale e' destinato a  produrre effetti, ai soggetti la
cui  partecipazione  al  procedimento  sia prevista  da  legge  o  da
regolamento   nonche'   ai    soggetti   individuati   o   facilmente
individuabili,  ai   quali  dal   provvedimento  possa   derivare  un
pregiudizio.
  Nella comunicazione deve essere indicato:
  a) l'unita' organizzativa alla quale e' affidato il procedimento (e
le altre unita' organizzative eventualmente interessate allo stesso);
    b) il responsabile del procedimento;
  c)  la persona  o le  persone che  possano sostituirlo  in caso  di
assenza o temporaneo impedimento;
  d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti;
  e)  il  termine  entro  il quale  presentare  eventuali  memorie  e
documenti.
  2.  E'  data  facolta'  ai destinatari  di  tale  comunicazione  di
intervenire nel  procedimento amministrativo ai sensi  degli articoli
9,  10 e  11  della legge  n.  241/1990. Coloro  che  hanno titolo  a
prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti
entro un termine pari alla meta'  di quello fissato per la durata del
procedimento.
  Nel caso in  cui per particolari motivate  esigenze il procedimento
debba  concludersi   prima  del  termine  fissato,   il  responsabile
comunichera' agli interessati il termine piu' breve e quello concesso
per presentare le predette memorie e documenti.
  3.   Se  per   il  rilevante   numero  dei   destinatari  e/o   per
l'indeterminatezza degli  stessi, la comunicazione personale  non sia
possibile o risulti particolarmente  gravosa, le comunicazioni di cui
al  comma I  del  presente articolo,  dovranno  essere effettuate,  a
seconda  dei   casi,  mediante   avvisi  pubblici   affissi  all'albo
dell'Universita'  e/o   circolari  indirizzate  a  tutte   le  unita'
organizzative  dell'Ateneo   con  l'esposizione  delle   ragioni  che
giustificano la deroga.