Art. 5. Pubblicita' del procedimento amministrativo e partecipazione allo stesso 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', e salvo altresi' il caso in cui l'amministrazione concluda in tempi particolarmente brevi il procedimento in senso completamente favorevole all'interessato e non vi siano altri soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante, il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento nonche' ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. Nella comunicazione deve essere indicato: a) l'unita' organizzativa alla quale e' affidato il procedimento (e le altre unita' organizzative eventualmente interessate allo stesso); b) il responsabile del procedimento; c) la persona o le persone che possano sostituirlo in caso di assenza o temporaneo impedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti; e) il termine entro il quale presentare eventuali memorie e documenti. 2. E' data facolta' ai destinatari di tale comunicazione di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla meta' di quello fissato per la durata del procedimento. Nel caso in cui per particolari motivate esigenze il procedimento debba concludersi prima del termine fissato, il responsabile comunichera' agli interessati il termine piu' breve e quello concesso per presentare le predette memorie e documenti. 3. Se per il rilevante numero dei destinatari e/o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, le comunicazioni di cui al comma I del presente articolo, dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, mediante avvisi pubblici affissi all'albo dell'Universita' e/o circolari indirizzate a tutte le unita' organizzative dell'Ateneo con l'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga.