Art. 6. Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data di effettuazione della comunicazione. 2. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 3. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenziorigetto o del silenzioassenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'Amministrazione puo' adottare la propria determinazione esplicita. 4. L'unita' organizzativa competente non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenesse non potersi concludere il procedimento medesimo nei termini previsti, dovra' informare tempestivamente i propri superiori, illustrando i motivi dell'impossibilita' a provvedere e/o le ragioni del ritardo e dare tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenirvi, indicando un nuovo termine normalmente di durata non superiore a quello previsto in via ordinaria dal presente regolamento. 5. L'acquisizione in via facoltativa od obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni comporta la sospensione del termine previsto per la conclusione del procedimento. In tal caso il responsabile del procedimento e' tenuto ad informare gli interessati.