Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
  1. I  termini per  la conclusione  dei procedimenti  si riferiscono
alla  data  di  adozione  del   provvedimento  ovvero,  nel  caso  di
provvedimenti   ricettizi,   alla   data   di   effettuazione   della
comunicazione.
  2.  Ove  non  sia  diversamente disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
  3.  Quando la  legge  preveda che  la  domanda dell'interessato  si
intende respinta o  accolta dopo l'inutile decorso  di un determinato
tempo dalla  presentazione della domanda stessa,  il termine previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenziorigetto o
del silenzioassenso  costituisce altresi'  il termine entro  il quale
l'Amministrazione puo' adottare la propria determinazione esplicita.
  4.  L'unita'   organizzativa  competente  non  puo'   aggravare  il
procedimento  se non  per straordinarie  e motivate  esigenze imposte
dallo  svolgimento   dell'istruttoria.  In  ogni  caso,   qualora  il
responsabile  del procedimento  ritenesse non  potersi concludere  il
procedimento   medesimo  nei   termini  previsti,   dovra'  informare
tempestivamente   i   propri    superiori,   illustrando   i   motivi
dell'impossibilita' a  provvedere e/o le  ragioni del ritardo  e dare
tempestiva  comunicazione  ai soggetti  nei  confronti  dei quali  il
provvedimento  finale e'  destinato a  produrre effetti  diretti e  a
quelli che per legge debbano intervenirvi, indicando un nuovo termine
normalmente  di  durata  non  superiore  a  quello  previsto  in  via
ordinaria dal presente regolamento.
  5. L'acquisizione in via facoltativa od obbligatoria di pareri e di
valutazioni tecniche  di altre pubbliche amministrazioni  comporta la
sospensione del termine previsto per la conclusione del procedimento.
In tal caso  il responsabile del procedimento e'  tenuto ad informare
gli interessati.